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16/05/2018 - Principio dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria

tratto da self-entilocali.it

Lombardia, del. n. 140 – Principio dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria

Pubblicato il 15 maggio 2018

 

Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità, per una Pubblica Amministrazione, di transigere liti in materia tributaria (nella specie ICI/IMU).

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 140/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 14 maggio, hanno ribadito che nel nostro ordinamento vige il principio dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, con la conseguenza che lo Stato e gli altri enti pubblici che operano quali enti impositori non hanno facoltà di rinunciare a tributi o di accordare ai singoli esenzioni o agevolazioni non previste dalla legge.

Gli strumenti deflativi del contenzioso tributario o di definizione concordata dei tributi, introdotti dal legislatore al fine di consentire all’amministrazione finanziaria la certezza dei rapporti giuridici e la sollecitudine nella riscossione delle somme dovute, non costituiscono in ogni modo una negazione del principio della indisponibilità dell’obbligazione tributaria, bensì rappresentano deroghe che, in quanto applicabili alle sole ipotesi e secondo le modalità rigorosamente circoscritte dal legislatore, confermano la vigenza del principio (si confronti in tal senso, a titolo esemplificativo, Cassazione Civile, Sezione Tributaria, n. 12314 del 6 ottobre 2001, sull’istituto della conciliazione giudiziale quale deroga al più generale principio della normale indisponibilità per l’erario del credito di imposta).

Il principio dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria risulta derogabile, nel nostro ordinamento, soltanto in forza di disposizioni di legge eccezionali (come tali da interpretarsi restrittivamente) che, nel rispetto del principio di legalità e operando un bilanciamento fra esigenze contrastanti, sacrificano gli interessi tutelati dagli articoli 53 e 97 della Costituzione, in favore di altri interessi, costituzionalmente garantiti, di rango pari o superiore.

Anche le sanzioni, espressione del potere punitivo dell’amministrazione appartengono al novero delle potestà e dei diritti indisponibili in merito ai quali è escluso che possano concludersi accordi transattivi con la parte destinataria degli interventi sanzionatori.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 140-18

     
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