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Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e Provinciali
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15/05/2018 - polizia locale: nomina del Vice Comandante

tratto da autonomielocali.regione.fvg.it
Estremi nota parere
     Protocollo 8583
     Data 11/05/2018
Estremi quesito
     Anno 2018
     trimestre 2
Ambito Polizia locale e sicurezza
Materia Polizia locale
Oggetto

Nomina del Vice Comandante

Massima

Atteso che l’art. 15, comma 2, della L.R. 29 aprile 2009, n. 9 stabilisce che i gradi, la cui attribuzione è disciplinata dal Regolamento approvato con D.P.Reg. 4 marzo 2016, n. 041/Pres, “hanno valore gerarchico”, l’eventuale conferimento dell’incarico di Vice Comandante, nel rispetto dei criteri di buon andamento ed imparzialità amministrativa, non può che riguardare l’operatore che rivesta il grado più elevato dopo il Comandante.

Funzionario istruttore MARIA ELIANTO

maria.elianto@regione.fvg.it
Parere espresso da Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza

Testo completo del parere

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale chiede se nel caso in cui ad un operatore sia stata assegnata la funzione di Vice Comandante in seguito ad un concorso interno, lo stesso abbia diritto a ricoprire l’incarico a prescindere dal sopravvenire di altri fattori, quali per esempio la presenza di altro ufficiale di pari categoria, con maggiore anzianità nel grado rivestito e maggiore anzianità di servizio nella polizia locale. 



La legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale 7 marzo 1986, n. 65, non prevede la figura del vice comandante. In armonia con la normativa nazionale, all’interno della L.R. 9/2009 non è presente tale figura. 



I principi affermati all’interno dell’art. 15, comma 2 bis, e dell’art. 16 della L.R. 9/2009 sono stati dettati in modo esplicito per la peculiare e delicata figura del Comandante, e non sono dunque applicabili in via analogica ad una figura che non è disciplinata né all’interno della normativa nazionale, né all’interno della stessa normativa regionale. 



I concorsi, ancorché interni, intesi come progressioni verticali, sono finalizzati all’accesso alle categorie contrattualmente previste, nessuna delle quali corrisponde alla qualifica di “Vice Comandante”. 



Al fine di rinvenire una disciplina applicabile alla figura del Vice Comandante dunque, è necessario fare riferimento al regolamento del Corpo di polizia locale di appartenenza. 

Nel caso di specie tale figura è contemplata a livello regolamentare limitatamente alle attribuzioni, nulla dice relativamente alla procedura per l’assegnazione di tale incarico. 



Con riferimento alle attribuzioni previste a livello regolamentare da codesto Comune, al Vice Comandante sono assegnati compiti peculiari che lo rendono gerarchicamente sovraordinato rispetto a Sottoufficiali e Agenti, tra cui ad esempio: coadiuvare il Comandante, emanare ordini di servizio, curare la distribuzione di Agenti e Sottoufficiali ai diversi servizi, ecc.; si tratta quindi della posizione gerarchicamente sottoposta al Comandante ed anteposta a tutti gli altri operatori. 



Atteso che l’art. 15, comma 2, della L.R. 9/2009 stabilisce che i gradi, la cui attribuzione è disciplinata dal Regolamento approvato con D.P.Reg. 4 marzo 2016, n. 041/Pres, “hanno valore gerarchico”, l’eventuale conferimento dell’incarico di Vice Comandante, nel rispetto dei criteri di buon andamento ed imparzialità amministrativa[1], non può che riguardare l’operatore che rivesta il grado più elevato dopo il Comandante. 



Tale criterio risulta confermato dall’art. 7 del Regolamento del Corpo di polizia comunale laddove prevede che il Comandante del Corpo, in assenza del Vice Comandante, è sostituito “dalla persona che riveste il grado più elevato presente in servizio e, in caso di parità di grado, dal più anziano”. 

La norma regolamentare del Comune, per quanto non esattamente conforme all’ordine gerarchico fissato dall’art. 15, comma 2, della L.R. 9/2009[2], fa chiaramente intendere l’anteposizione gerarchica del Vice Comandante agli altri operatori. 





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[1] Si veda in tal senso T.A.R. Campania, sede di Napoli, 9 febbraio 2006, n. 3316 

[2] La norma stabilisce che, a parità di grado trovano applicazione, in sequenza, i seguenti criteri: “a) l’attribuzione dell’incarico di comandante o di coordinamento e controllo; b) l’anzianità di servizio nel grado rivestito; c) l’anzianità di servizio nella polizia locale”.
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