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12/05/2018 - Fornitura non autorizzata, il funzionario Comunale è responsabile del danno?

tratto da lentepubblica.it

Fornitura non autorizzata, il funzionario Comunale è responsabile del danno?

 
 
Pubblicato da lentepubblica.it il 11 maggio 2018
 

 

Fornitura non autorizzata, il funzionario Comunale paga di tasca propria per il danno arrecato? Chiarimenti arrivano dalla Sentenza della Corte di Cassazione n. 11036/2018.

 

La vicenda riguardava una fornitura di segnaletica stradale per il Comune di Reggio Calabria ordinata dal funzionario competente senza registrazione dell’impegno contabile sul capitolo del bilancio di previsione dell’ente.

Secondo l’orientamento fatto proprio dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’incarico di prestazione professionale che sia stato svolto, in favore di un ente locale, in mancanza di una formale delibera di assunzione di impegno contabile ex art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, comporta l’instaurazione del rapporto obbligatorio direttamente con l’amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, non risultando esperibile nei confronti dell’ente l’azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 e.e., per difetto del requisito della sussidiarietà, salvo che esso non riconosca a posteriori il debito fuori bilancio.

I giudici hanno anche rimarcato che non si poteva neppure pretendere che l’impresa fornitrice si rivalesse nei confronti del Comune che contempla una «azione generale di arricchimento», esperibile nei confronti di chi, essendosi arricchito senza una giusta causa a danno di altri, è tenuto a indennizzare il danneggiato.

Per questo motivo, è il funzionario comunale che ha ordinato non autorizzata, senza regorizzare l’impegno contabile sul capitolo del bilancio di previsione dell’ente, a rispondere a titolo personale delle obbligazioni assunte.

L’azione per il pagamento di una fornitura di beni alla PA senza previsione contrattuale e previsione di spesa deve essere fatta valere verso il funzionario che l’ha autorizzata o consentita e non verso la PA per l’indebito arricchimento che è derivato dall’utilizzo.

Per la violazione dell’art. 2041, comma 2, cod. civ., in quanto, avendo l’arricchimento ad oggetto cose determinate, il Comune era eventualmente tenuto soltanto alla restituzione dei beni mai ordinati, e consegnati soltanto “a titolo di visione e prova”.

In allegato il testo completo della Sentenza.

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