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28/07/2018 - Valutazione delle offerte economiche, la scelta dei criteri spetta alla commissione di gara

tratto da unitel.it

Valutazione delle offerte economiche, la scelta dei criteri spetta alla commissione di gara

VENERDÌ 27 LUGLIO 2018 22:23
di Guido Befani 

La Commissione aggiudicatrice, in caso di mancata indicazione del criterio di valutazione delle offerte economiche nel disciplinare di gara, rimane libera di decidere quale utilizzare, non essendo rinvenibile nel Codice dei contratti pubblici (o altrove) una precisa indicazione normativa che vincoli l’operato della Commissione. È quanto afferma la V Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3733/2018.
L’approfondimento
Il Consiglio di Stato è intervenuto sull’interpretazione dell’articolo 95 Dlgs n. 50 del 2016, cui la Commissione di gara deve uniformarsi ove il disciplinare non rechi alcuna indicazione sulla scelta dei criteri da osservare per la valutazione delle offerte economiche. 

La decisione
Nell’accogliere i motivi di appello, il Collegio ha avuto modo di rilevare come l’articolo 95 Dlgs 18 aprile 2016, n. 50 rimetta alle stazioni appaltanti la scelta dei criteri di valutazione per l’assegnazione del punteggio agli elementi quantitativi e, in particolare, al prezzo proposto dagli offerenti. In particolare, il comma 10-bis dell’articolo 95 citato fornisce solamente un’indicazione di massima per la quale «La stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua i criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento».
Per il Collegio, infatti, la richiamata norma deve essere intesa nel senso che, qualora sia scelto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, non vada attribuito peso preponderante agli elementi quantitativi su quelli qualitativi dell’offerta.
Ciò premesso, e risolvendo il caso di specie, il Collegio, ha rilevato come il criterio c.d. dell’interpolazione lineare come criterio di valutazione di assegnazione del punteggio al prezzo sia solo uno dei metodi indicati dall’Anac: la quale, peraltro, ne mette in rilievo gli inconvenienti, affermando testualmente: «Tale metodo di calcolo presenta l’inconveniente, più volte evidenziato, di poter condurre a differenze elevate anche a fronte di scarti in valore assoluto limitati; ciò si verifica quando il ribasso massimo rispetto al prezzo a base di gara è contenuto; accentua inoltre la concorrenza, inducendo a formulare offerte aggressive».
Per il Collegio, quindi, la Commissione aggiudicatrice non era tenuta a scegliere un criterio di valutazione dell’offerta economica, potendo liberamente determinarsi nella scelta del diverso metodo cosidetto «al prezzo minimo» o «inversamente proporzionale» descritto dalla formula Pa= (Pb/P)*Pm. 

Conclusioni
Alla luce di queste premesse, ne deriva che la scelta effettuata dall’Amministrazione di non seguire il metodo della interpolazione lineare appare una scelta legittimamente operata dalla Commissione e congruamente motivata dalla volontà di emendare gli inconvenienti che comporta l’applicazione del metodo della cosidetta interpolazione lineare (espressi anche da Anac nelle Linee guida citate).
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