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11/07/2018 - Contratto Enti Locali: permessi a recupero, ARAN fornisce chiarimenti

tratto da lentepubblica.it

Contratto Enti Locali: permessi a recupero, ARAN fornisce chiarimenti

Pubblicato da lentepubblica.it il 10 luglio 2018

Nuovo Contratto Enti Locali, sui permessi a recupero l’ARAN fornisce alcuni chiarimenti, con un recente parere emesso dalla stessa organizzazione.


L’Aran, il 4 luglio 2018 si è espresso in ordine ad un parere concernente il nuovo CCNL funzioni locali, in particolare è stato chiesto all’Agenzia di chiarire se i permessi a recupero previsti dall’art. 34 possono essere fruiti, nell’arco della stessa giornata, congiuntamente con quelli di cui all’art. 32 (permessi orari retribuiti per particolari motivi familiari o personali) e di cui all’art. 35 (assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici).

L’Agenzia, specifica che la clausola contenuta nell’art. 32, comma 2, lett. d) è finalizzata ad evitare che, attraverso la fruizione nell’arco della stessa giornata dei permessi per motivi personali e familiari, unitamente ad altre tipologie di permessi ad ore, l’assenza del dipendente si protragga per l’intera giornata o per buona parte di essa, con conseguenze negative in termini di efficienza ed efficacia dell’attività dell’amministrazione e dei servizi erogati.

L’Agenzia evidenzia che anche permessi ex art. 34 (permessi a recupero) rientrano in tale previsione, come la previsione dell’art. 35, comma 3, lett. a), relativamente ai permessi orari per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

Il parere dell’ARAN

Ecco il testo del parere (in allegato anche a questo articolo):

I permessi a recupero previsti dall’art. 34 possono essere fruiti, nell’arco della stessa giornata, congiuntamente con quelli di cui  all’art. 32 (permessi orari retribuiti per particolari motivi familiari o personali) e di cui all’art. 35 (assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici)?

In materia di cumulo di permessi orari, la clausola contenuta nell’art. 32, comma 2, lett. d) è finalizzata ad evitare che, attraverso la fruizione nell’arco della stessa giornata dei permessi per motivi personali e familiari, unitamente ad altre tipologie di permessi ad ore, l’assenza del dipendente si protragga per l’intera giornata o per buona parte di essa, con conseguenze negative in termini di efficienza ed efficacia dell’attività dell’amministrazione e dei servizi erogati.

Pertanto, anche i permessi ex art. 34 (permessi a recupero) rientrano nella previsione, in quanto, pur essendo soggetti a recupero, nel momento dell’utilizzo sono idonei a determinare l’effetto sopra indicato, che si intende, appunto, prevenire.

Analoghe considerazioni valgono per la previsione dell’art. 35, comma 3, lett. a), relativamente di permessi orari per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

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