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05/07/2018 - Incentivi per funzioni tecniche in caso di concessione e di partenariato

tratto da self-entilocali.it

Veneto, del. n. 198 – Incentivi per funzioni tecniche in caso di concessione e di partenariato

Pubblicato il 4 luglio 2018


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di corrispondere gli incentivi per funzioni tecniche anche per i contratti di concessione e di partenariato e, in caso affermativo, di poter porre a carico dell’aggiudicatario l’onere delle relative somme includendole nel quadro economico dell’opera, dei lavori e/o del servizio.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 198/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 giugno, hanno chiarito che gli incentivi per funzioni tecniche sono estendibili anche alle concessioni e alle operazioni di partenariato pubblico-privato.

Infatti, quando il legislatore ha inteso non incentivabili attività annoverabili tra le funzioni tecniche svolte nell’ambito di certi contratti pubblici lo ha fatto esplicitamente.

In particolare, l’articolo 1, comma 3, del d.lgs. 50/2016 stabilisce che non si applica, tra l’altro, l’art. 113 a una serie di fattispecie espressamente enumerate:

  1. appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino lavori di genio civile di cui all’Allegato I, ovvero lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a funzioni pubbliche;
  2. appalti di servizi di importo superiore alle soglie di cui all’articolo 35 sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, allorché tali appalti siano connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a);
  3. lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di proprietà dell’amministrazione aggiudicatrice;
  4. lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione.

Inoltre, l’articolo 113 del d.lgs. 50/2016 non si applica nemmeno alle società con capitale pubblico anche non maggioritario, che non siano organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza e agli enti aggiudicatori che affidino lavori, servizi, forniture, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), numero 1), qualora debbano trovare applicazione le disposizioni della parte II ad eccezione di quelle relative al titolo VI, capo I.

Come ribadito dai magistrati contabili, la contabilizzazione, la gestione e l’onere finanziario degli incentivi per funzioni tecniche, che costituiscono eccezione al principio di onnicomprensività della retribuzione del pubblico dipendente in funzione di incentivazione dell’efficienza e dell’efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell’esecuzione a regola d’arte, sono oggetto di esclusivo adempimento in capo all’amministrazione, impregiudicata la libertà contrattuale di quest’ultima di ipotizzare, in sede di corrispettivo, una modalità di finanziamento degli oneri connessi.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Veneto del. n. 198 -18

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