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28/06/2018 - Fondo: niente erogazione se manca la contrattazione decentrata integrativa

tratto da self-entilocali.it

Piemonte, del. n. 55 – Fondo: niente erogazione se manca la contrattazione decentrata integrativa

Pubblicato il 27 giugno 2018


Un sindaco ha chiesto se, in mancanza della contrattazione decentrata integrativa sulla parte economica, l’ente possa comunque erogare la somma vincolata.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 55/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27 giugno, hanno ribadito che mentre la costituzione del fondo è presupposto per la costituzione del vincolo nel risultato di amministrazione, la stipula del contratto decentrato costituisce il presupposto indefettibile per l’erogazione delle risorse, rappresentando tale contratto il titolo giuridico legittimante

Come regola generale, infatti, la mancanza del contratto integrativo impedisce l’erogazione dei trattamenti economici accessori (Aran, orientamento applicativo RAL_1901/2017).

Il legislatore (art. 2, comma 3, e art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001) ha demandato esclusivamente alla contrattazione collettiva nazionale e, nei limiti da questa stabiliti, alla contrattazione integrativa la determinazione dei trattamenti economici fondamentali ed accessori del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni nonché i criteri, le condizioni e le modalità di erogazione degli stessi: si tratta di una precisa riserva di contrattazione.

L’unica deroga a tale principio sia ha nel caso in cui sia stato costituito il Fondo e avviate le trattative sindacali.

In tal caso l’articolo 40, comma 3-ter, del d.lgs. 165/2001, prevede che “Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l’accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l’amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall’articolo 40-bis”.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Piemonte del. n. 55-18

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