26/06/2018 - I diritti di rogito spettano ai segretari iscritti in fascia A e B se prestano servizio in Enti privi di dirigenti: due nuove pronunce delle Corti dei conti
I diritti di rogito spettano ai segretari iscritti in fascia A e B se prestano servizio in Enti privi di dirigenti: due nuove pronunce delle Corti dei conti
A. Scarsella (La Gazzetta degli Enti Locali 26/6/2018)
"Le Sezioni regionali della Corte dei conti tornano ad occuparsi dei diritti di rogito. In questi giorni, infatti, due deliberazioni sono state pubblicate in materia: una della Sezione regionale della Puglia (n. 90 del 30 maggio 2018) e l’altra della Sezione regionale del Veneto (n. 192 del 13 giugno 2018).
Il dato più rilevante è che nessuna delle due deliberazioni si conforma alla posizione ormai “isolata” espressa dalla Sezione Autonomie con deliberazione 21/2015. In quella deliberazione la Sezione Autonomie aveva sostenuto che, dopo le modifiche normative apportate dall’art. 10 del d.l. n. 90/2014, convertito con l. n. 114/2014, il diritto a percepire i compensi derivanti dalle attività di rogito dei segretari comunali riguardasse solo i segretari iscritti in fascia “C”. Questa posizione non ha retto di fronte al giudice ordinario che ha, in modo granitico, affermato in tutte le occasioni che i diritti di rogito spettano ai segretari iscritti in fascia “A” e “B” se prestano servizio in Enti privi di dirigenti (per un esame ragionato della giurisprudenza si rinvia all’ebook Diritti di rogito per i Segretari degli Enti locali).
La decisione della Sezione Autonomie della Corte dei conti comporta un obbligo di conformazione alle statuizioni di principio in essa enunciate per le Sezioni Regionali della Corte dei conti. Da qui il carattere obbligatorio delle deliberazioni in passato adottate dalle varie sezioni regionali, che avevano confermato l’interpretazione fornita dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti. Tale posizione di semplice adesione all’orientamento della Sezione Autonomie non è tuttavia l’unica soluzione espressa dalle sezioni regionali.
Dopo che la giurisprudenza ordinaria aveva consolidato il proprio orientamento, le Sezioni regionali della Corte dei conti hanno in molti casi cercato di evitare di ribadire la posizione della Sezione Autonomie. Ciò è avvenuto da una parte mediante deliberazioni in cui si è affermata l’inammissibilità oggettiva dei quesiti, dall’altra, ma si tratta di una Regione a Statuto speciale, affermando principi opposti a quelli espressi dalla Sezione Autonomie. Esempio di tale seconda ipotesi è la deliberazione assunta dalla Sezione Plenaria del Friuli-Venezia Giulia n.15 del 19 marzo 2018, con la quale la Corte dei conti friulana ha ritenuto, considerate le argomentazioni del collegio rimettente, di interpretare “il comma 2-bis dell’articolo 10 del d.l. 90/2014, conv. l. 114/2014, nel senso che diritti di rogito possono essere riconosciuti, nella misura indicata dalla norma, senza preclusioni di fascia di appartenenza, ai segretari comunali operanti in Enti privi di dirigenti del Friuli-Venezia Giulia sulla base della domanda del segretario”."