25/06/2018 - La delicata vicenda dello 0,20% per incrementare il fondo 2018
La delicata vicenda dello 0,20% per incrementare il fondo 2018
23-06-2018
Vorrei direi due parole sull’incremento dello 0,20% del “monte salari” dell’anno 2001. Come sapete, l’art. 67, comma 1, del CCNL 21 maggio 2018 impone di inserire la quota annuale di tale somma all’interno del cosiddetto “Importo unico consolidato 2017”. Rispetto a questo importo, l’ARAN si era così pronunciata: “La integrazione dello 0,20% deve essere considerata come obbligatoria, in quanto direttamente ed espressamente disposta dal CCNL[1]; nel caso l’ente non intenda istituire posizioni di responsabilità di alta professionalità (…) suggeriamo di calcolare e accantonare le risorse in questione, dall’anno 2003 compreso, convinti che il prossimo rinnovo contrattuale per il biennio 2004/05, fornirà utili chiarimenti sullo specifico problema”.[2]
Quindi, TUTTI gli enti avrebbero dovuto stanziare e accantonare tali somme e questo fin dall’anno 2003. La controprova è la Tabella 15 del conto annuale di quest’anno[3] che nella parte di uscita (le destinazioni) ha inserito la casellina “Accantonamento Art. 32 Comma 7 CCNL 02-05” (voce U262).
Gli effetti sul fondo risorse decentrate 2018, sono quindi questi:
- i comuni con dirigenza che avevano nel 2017 le alte professionalità, dovendo estrapolare i valori di tutte le posizioni organizzative (anche di alta professionalità) dal fondo per stanziarli a bilancio, non si troveranno più lo 0,20% nel fondo;
- i comuni con dirigenza che NON avevano le alte professionalità, dovranno inserire nell’unico importo consolidato la quota annuale dello 0,20%;
- i comuni senza la dirigenza, dovranno inserire nell’unico importo consolidato la quota annuale dello 0,20%.
Se gli enti hanno sempre agito come suggerito dall’ARAN (stanziamento e accantonamento) si ritrovano già nelle risorse stabili 2017 la quota annuale dello 0,20%, quindi, queste amministrazioni, non dovranno fare nulla in quanto l’importo è già nel punto di partenza.
Se, invece, gli enti non hanno mai stanziato le 0,20% come si comportano? Per me la quota va inserita, lo prevede il CCNL e lo prevede tra le risorse consolidate. Rimane un ultimo dubbio, giusto? Il limite del 2016, di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017: come faccio ad aggiungere tali somme visto che nel 2016 non erano state inserite?
Io avrei due soluzioni alternative:
- siccome alla luce dei pareri ARAN, capisco di aver sbagliato negli anni precedenti, rifaccio la costituzione dei fondi, inserendo tale somma sia in entrata nel fondo che in uscita (non verrà spesa, ma accantonata!); in questo caso, quindi, la quota starà all’interno del limite che ho appena “corretto” in quanto precedentemente sbagliato;
- la quota la inserisco, comunque, nell’ unico importo consolidato 2017 perché il contratto me lo impone. La verifica del limite la farò solo al termine del processo di costituzione del fondo e non “voce per voce”. In questo modo, peraltro, mi ritroverò la voce comunque inclusa qualora un giorno ci togliessero il limite.
Da ultimo: lo 0,20% come inserito, non è più vincolato alle alte professionalità, ovviamente. Ecco, mi pare tutto.
[1] http://www.aranagenzia.it/araninforma/marzo-2013/160-attualita/561-attualita-1.html
[2] https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/sistema-di-classificazione/6869-procedura-per-lattivazione-e-il-finanziamento/1172-ral297–orientamenti-applicativi.html
[3] Circolare n. 18/2018