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08/06/2018 - Dipendenti assenteisti: da Cassazione ok all’uso di investigatori privati

tratto da leggioggi.it

Dipendenti assenteisti: da Cassazione ok all’uso di investigatori privati

Da Paolo Ballanti - 7 giugno 2018
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Il datore di lavoro può ricorrere ad un’agenzia investigativa per accertare il mancato svolgimento dell’attività lavorativa da parte dei dipendenti. Questa la conclusione cui è giunta la Corte di Cassazione con sentenza n. 8373 pubblicata il 4 aprile scorso.

La Suprema Corte precisa che è lecito avvalersi di investigatori privati, laddove il controllo non sia diretto a verificare le modalità di esecuzione dell’attività lavorativa bensì le cause dell’assenza del dipendente. In altre occasioni la Cassazione ha avuto modo di chiarire (sentenza n. 3590/2011) che non è precluso l’utilizzo di agenzie investigative “purché queste non sconfinino nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria”, ma siano limitate ai casi in cui i dipendenti si rendono colpevoli di illeciti o addirittura via sia solo il sospetto o la mera ipotesi che tali condotte siano in corso di esecuzione.

Al di fuori delle casistiche citate, è vietato l’utilizzo di agenzie per il controllo occulto dei dipendenti. A stabilirlo la Legge n. 300/70 meglio nota come Statuto dei lavoratori che agli articoli 2, 3 e 4 delimita il campo entro cui il datore può vigilare sull’attività dei dipendenti. In particolare, lo stesso può avvalersi di guardie giurate (articolo 2), ma solo per la contestazione di condotte che minacciano il patrimonio aziendale, di addetti alla vigilanza interna (articolo 3) con il compito di controllare lo svolgimento dell’attività lavorativa a patto che i loro nominativi e le mansioni siano comunicate ai dipendenti. Infine, l’articolo 4 affronta la vasta prateria dei controlli a distanza.

Da non dimenticare che il codice civile all’articolo 2104, parlando di diligenza del prestatore di lavoro, afferma che lo stesso è soggetto al potere di direzione e controllo sull’attività svolta, esercitato direttamente dal datore o avvalendosi dei superiori gerarchici del dipendente.

 

In questo contesto normativo alquanto complesso si inserisce la sentenza in parola, che trae origine dal licenziamento per motivi disciplinari di un dipendente reo di essersi dedicato in orario di lavoro ad attività extracontrattuali. Soccombente sia in primo che in secondo grado il lavoratore ricorreva in Cassazione lamentando l’inutilizzabilità delle prove ottenute grazie all’attività investigativa, a suo dire contraria allo Statuto dei lavoratori.

La Cassazione, nel respingere il ricorso, sottolinea che i limiti di legge ai controlli investigativi, operano “esclusivamente con riferimento all’esecuzione dell’attività lavorativa in senso stretto, non estendendosi, invece, agli eventuali comportamenti illeciti commessi dal lavoratore in occasione dello svolgimento della prestazione”.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha condiviso l’orientamento del giudice di secondo grado nel ritenere il controllo in esame diretto “non a verificare le modalità di adempimento dell’obbligazione lavorativa, bensì le cause dell’assenza del dipendente dal luogo di lavoro, concernenti appunto il mancato svolgimento dell’attività lavorativa”.

Si ammette perciò che le indagini sulle assenze dei dipendenti sono qualcosa di diverso ed estraneo ai controlli relativi alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Il dedicarsi ad attività extra in orario di lavoro è considerato di gravità tale da non essere soggetto alle limitazioni previste dallo Statuto dei lavoratori.

E’ utile sottolineare, come peraltro avvenuto nella controversia in parola, che le dichiarazioni degli investigatori possono essere ammesse in giudizio, per dimostrare la liceità dei controlli effettuati (sul punto si segnala anche la sentenza di Cassazione n. 12489/2011). Il datore può altresì allegare in sede di contenzioso le relazioni dell’Agenzia incaricata dei controlli.

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