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24/01/2018 - Escluse le mansioni superiori al funzionario in mancanza del posto di dirigente in dotazione organica

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it

Escluse le mansioni superiori al funzionario in mancanza del posto di dirigente in dotazione organica

di Vincenzo Giannotti - Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone

 

In un ente con figure dirigenziali il responsabile dell'Ufficio tecnico ricorre al giudice del lavoro al fine di farsi riconoscere le mansioni superiori per le attività dirigenziali asseritamente svolte dallo stesso. Nonostante la Corte di Appello avesse riconosciuto le funzioni dirigenziali ed applicato il risarcimento per le differenze retributive, la Corte di Cassazione con la sentenza 10 gennaio 2018 n. 350, ha riformato la sentenza precisando come le funzioni apicali svolte dal funzionario non permettono la remunerazione di funzioni dirigenziali in mancanza della posizione di dirigente in dotazione organica prevista nell'atto organizzativo dell'ente nel settore tecnico.

La vicenda

Il responsabile dell'ufficio tecnico, di un Comune di medie dimensioni, esercitante funzioni apicali, aveva avanzato richiesta di svolgimento di funzioni dirigenziali e quindi richiesto le differenze retributive per le attività dallo stesse svolte. La Corte di appello accoglieva le doglianze del dipendente riconoscendogli le mansioni superiori sulla base delle seguenti motivazioni:

a) la carenza in pianta organica di un posto di qualifica dirigenziale per il capo dell'ufficio tecnico comunale non aveva fondamento;

b) le dimensioni del Comune, a prescindere o meno dall'esistenza della relativa previsione in pianta organica, ponevano in evidenza che l'avere diretto l'ufficio tecnico comunale aveva significato a tutti gli effetti aver svolto mansioni proprie di una qualifica dirigenziale.

Avverso la sentenza ricorre il Comune evidenziando come non fosse possibile riconoscere le mansioni superiori ad un dipendente in mancanza della corrispondente funzione dirigenziale nella pianta organica dell'ufficio, essendo la posizione del lavoratore già classificata come apicale e di massima dimensione nell'ufficio di appartenenza svolgendo le relative funzioni direttive.

La decisione della Suprema Corte

Secondo i giudici di Piazza Cavour è indubbio che il funzionario, cui siano state affidate mansioni di dirigente di fatto, possa rivendicare le mansioni superiori ai sensi dell'art. 52, comma 5, Testo unico del pubblico impiego, avendo cura la citata normativa di assicurare al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato. Nel caso di specie andrebbe verificato se il citato funzionario abbia o meno svolto funzioni di fatto classificabili come dirigenziali in relazione ad una specifica posizione organizzativa, rispetto alla quale sia previsto l'esercizio di funzioni dirigenziali o l'attribuzione a dirigente. Nei propri precedenti arresti la Corte ha riconosciuto, infatti, le mansioni superiori nei seguenti casi:

- Dato in posto dirigenziale in organico, al funzionario che abbia svolto funzioni dirigenziali sia, nell'ipotesi di copertura temporanea di un posto dirigenziale vacante in organico, sia in caso di sostituzione di personale assente avente diritto alla conservazione del posto di lavoro. In tali ipotesi vanno riconosciute le differenze retributive (Cass. Civ., sentenza n. 23161 del 2016);

- In presenza di attività prestate in posizioni organizzative dove l'organizzazione dell'ente prevede la posizione dirigenziale, in questo caso l'assegnazione al funzionario delle citate funzioni su un posto vacante rende possibile la corresponsione delle differenze retributive, anche in assenza della mancata assegnazione degli obiettivi propri della posizione dirigenziale occupata (Cass. Civ., sentenza n. 6068 del 2016).

Al contrario non ha trovato favorevole accoglimento, sulla possibile remunerazione di mansioni superiori, le rivendicazioni di un funzionario che abbia occupato una posizione inizialmente prevista, da un punto di vista organizzativo interno, come posizione non dirigenziale senza che possano rilevare fatti organizzativi successivi che abbiano classificato la stessa medesima funzione come dirigenziale (Cass. Civ., sentenza n. 12898 del 2017).

Nel caso di specie, pertanto, in mancanza della copertura del posto dirigenziale previsto in dotazione organica le funzioni espletate dal dipendente difetterebbero dei presupposti previsti dalla normativa al fine del pagamento delle mansioni superiori, potendo concludere che la conduzione e responsabilità di un ufficio da parte del funzionario di per sola non appare sufficiente a provare che il dipendente abbia svolto le citate superiori mansioni. Né potrebbe rilevare, al fine di un possibile accoglimento, il fatto che la stessa posizione apicale sia stata giudicata dall'amministrazione, con successivo proprio atto organizzativo, come posizione dirigenziale avendo solo successivamente inserito la stessa nella dotazione organica dirigenziale.

Conclusione

Secondo le indicazioni della Suprema Corte, quello che rileva per poter classificare la posizione dirigenziale, non sono le funzioni svolte dal funzionario quanto piuttosto l'atto organizzativo presupposto, di esclusiva competenza dell'amministrazione, cui spetta in via esclusiva classificare la posizione di un ufficio come dirigenziale e, solo una volta classificata la posizione come dirigenziale, l'eventuale esercizio delle funzioni da parte del dipendente pubblico radica il suo diritto a ricevere le mansioni superiori ovvero le differenze retributive tra la posizione di funzionario e quella di dirigente, essendo irrilevante che le stesse siano lui attribuite in presenza della vacanza del posto dirigenziale o in caso di esercizio delle funzioni in via temporanea dovute all'assenza del titolare con diritto alla conservazione del posto.

Cass. Civ., Sez. Lavoro, 10 gennaio 2018, n. 350

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