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18/01/2018 - Mancata istruttoria sul rilascio di una garanzia reale: è danno erariale

tratto da self-entilocali.it

Mancata istruttoria sul rilascio di una garanzia reale: è danno erariale

 

La p.a., in ossequio al principio di buon andamento e di economicità del pubblico agire, è tenuta a una prudente e diligente valutazione in ordine alla economicità della concessione di ipoteca a favore di terzi, alla convenienza economica dell’operazione rispetto ad opzioni alternative, nonché alla solidità patrimoniale e finanziaria del debitore garantito.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. centrale di Appello, con la sentenza n. 4 depositata il 9 gennaio 2018, con la quale è stata confermato il disposto della sentenza della sezione Veneto (119/2016).

Nel caso di specie l’amministrazione aveva sottoscritto una convenzione per la concessione in uso di un edificio comunale per 30 anni, a fronte della quale la società concessionaria si obbligava alla completa ristrutturazione dell’immobile.

Successivamente, il concessionario aveva richiesto al Comune l’autorizzazione a costituire garanzie reali (ipoteca) sull’immobile oggetto della concessione, al fine di poter accendere un mutuo e di portare a termine i lavori necessari per rendere agibile lo stabile.

L’amministrazione, in maniera superficiale, senza svolgere alcuna valutazione sul rischio che andava ad assumere, aveva autorizzato il rilascio della garanzia reale.

Il mancato rispetto da parte della concessionaria degli impegni assunti con il mutuo fondiario aveva comportato l’intimazione da parte della Banca al Comune, quale terzo datore di ipoteca, del pagamento di quanto dovuto con correlativo pignoramento del bene ed avvio della procedura esecutiva per la vendita forzata dell’immobile (poi risolta con transazione).

Per il danno arrecato all’ente sono stati ritenuti responsabili gli amministratori che avevano votato la delibera di autorizzazione e il segretario comunale che aveva rilasciato parere favorevole di legittimità/regolarità, considerata l’assoluta irrazionalità dell’atto adottato.

Leggi la sentenza
CC Sez. Prima Centrale Appello n. 4-18

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