17/01/2018 - LE INDENNITA’ DEGLI AMMINISTRATORI VOLONTARIAMENTE RIDOTTE POSSANO ESSERE RIDETERMINATE IN AUMENTO?
LE INDENNITA’ DEGLI AMMINISTRATORI VOLONTARIAMENTE RIDOTTE POSSANO ESSERE RIDETERMINATE IN AUMENTO?
La Corte dei Conti, con deliberazione n.382 del 21 dicembre 2017 si è espressa in merito ad un quesito posto da un Ente, il parere, concerne l'indennità spettante ai membri della giunta comunale. Il Sindaco, premette che a seguito delle elezioni, amministrative, hanno portato alla riconferma del sindaco in carica ed alla conseguente nomina della nuova giunta i cui componenti, ad eccezione di un assessore e dello stesso sindaco, sono tutti diversi da quelli precedentemente in carica. La passata amministrazione aveva disposto la riduzione delle indennità di sindaco ed assessori del 30%, pertanto il Sindaco chiede se sia possibile deliberare con decorrenza dalla data di nomina della giunta,il ripristino delle indennità decurtati del 10%.
La Corte, richiama la disciplina relativa all'indennità di funzione spettante agli amministratori degli enti locali, la quale è stata oggetto di numerosi interventi legislativi, che, ispirati dall'esigenza di limitare le spese a carico dell'ente e, in particolare, i costi della rappresentanza politica, ne hanno modificato i criteri di calcolo, imponendone progressive riduzioni.
Tale quesito, volto a stabilire se le indennità spettanti a Sindaco e assessori, che la precedente amministrazione comunale ha volontariamente ridotto in misura superiore a quanto richiesto dalla normativa vigente, dirette al contenimento della spesa degli enti locali, possano essere rideterminate in aumento sino alla concorrenza dei limiti normativamente previsti.
I Giudici, in materia, aderiscono all'orientamento consolidato secondo il quale,essendo stata abolita dal 2008 la possibilità per gli enti di modificare autonomamente l'importo dell'indennità, le delibere contenenti eventuali riduzioni, superiori a quella fissate dalla legge, vanno intese come rinunce volontarie ad una parte dell'indennità, che non influiscono sull'ammontare della stessa per gli esercizi successivi.
Dunque, conclude la Corte, le indennità degli Amministratori che siano state volontariamente ridotte al di sotto della soglia normativamente stabilita possano essere rideterminate in aumento fino alla misura teorica massima legale definita dal DM n. 119/2000 in ragione della dimensione demografica dell'ente, la quale decorrere dalla relativa deliberazione modificativa della precedente determinazione di riduzione legittimamente assunta dall'ente sulla base della volontaria rinuncia dei precedenti amministratori.