17/01/2018 - La legge di stabilità proroga le graduatorie e i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
La legge di stabilità proroga le graduatorie e i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
La L. 27 dicembre 2017 n. 205, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/2017, quale ultimo atto legislativo prima dello scioglimento delle Camere da parte del Presidente della Repubblica, contiene anche la proroga dei termini che normalmente era affidata ad altro decreto di fine anno noto come "Milleproroghe". Tra le varie proroghe meritano menzione quelle inserite nell'art. 1, comma 1148, lett. a) e lett. h), avente ad oggetto la proroga delle graduatorie e dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
La proroga delle graduatorie
All'art. 1, comma 1148, lett. a) si dispone che "In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini: a) l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2017 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2018, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'art. 35, comma 5-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165".
Le sopra indicate disposizioni indicano due diverse scadenze delle graduatorie vigenti:
- la prima riferita agli idonei nei concorsi pubblici. Si ricordi come l'art. 1, comma 1, D.L. n. 244 del 2016 avesse prorogato al 31 dicembre 2017 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 101 del 2013 relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni ferma restando la vigenza delle stesse graduatorie fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'art. 35, comma 5-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (prevista come durata di tre anni ad eccezione delle regioni, così che una graduatoria approvata ad esempio nel 2016 la sua scadenza rimane quella del 2019). In merito al D.L. n. 101 del 2013 la Circolare della Funzione Pubblica n. 5/2013 ha avuto modo di precisare che: a) la proroga delle graduatorie si riferiscono ai concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003; b) Sullo scorrimento delle graduatorie degli idonei, vigenti e approvate dal 1° gennaio 2007, c'è un vincolo, previsto dal legislatore, allo scorrimento delle stesse rispetto all'avvio di nuove procedure concorsuali. Sulle graduatorie vigenti ma anteriori alla predetta data il vincolo non è previsto e, quindi, la scelta dello scorrimento o dell'avvio di una nuova procedura concorsuale è rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione. Pertanto tutte le graduatorie concorsuali approvate successivamente alla data del 30/09/2003 sono ora prorogate fino al 31/12/2018 permanendo in capo all'amministrazione la decisione di indire un nuovo concorso in caso di graduatorie pur valide anche per tutto l'anno 2018 ma formatesi prima del 01/01/2007, mentre per quelle formatesi dopo tale data permangono anche per l'anno 2018 il vincolo di scorrimento piuttosto che di indizione di una nuovo concorso;
- la seconda riferita ai vincitori dei concorsi. Come già previsto nel decreto Millerproghe dell'anno precedente si ribadisce che per le assunzioni dei vincitori dei concorsi le graduatorie restano valide sempre fino al loro assorbimento. Sempre in riferimento alla Circolare n. 5/2013 della Funzione pubblica si precisa come l'assunzione l'assunzione di vincitori di graduatorie già approvate al 31 ottobre 2013 ha priorità rispetto allo scorrimento di graduatorie approvate in data successiva, mentre l'utilizzo delle graduatorie relative ai passaggi di area banditi anteriormente al 1° gennaio 2010, in applicazione della previgente disciplina normativa, è consentito al solo fine di assumere i candidati vincitori e non anche gli idonei della procedura selettiva.
La proroga dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa
Altro intervento di proroga è stato disposto dalla lett.h) secondo cui "all'art. 22, comma 8, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2019»". Le disposizioni introdotte dal citato decreto legislativo prevedevano infatti che "Il divieto di cui all'art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. n. 165 del 2001, come introdotto dal presente decreto, si applica a decorrere dal 01/01/2018", il quale dispone a sua volta che "è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'art. 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'art. 2, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni". In considerazione della proroga disposta fino a tutto il 2018, valgono le regole indicate dai magistrati contabili secondo cui la sottoscrizione di un contratto di collaborazione avvenuta nell'anno 2018 potrà legittimamente avere validità anche per l'anno successivo, in quanto quello che conta è la data di sottoscrizione del contratto e non la scadenza dello stesso (ex multis Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione 23 giugno 2016, n. 75; Corte dei conti in Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, la quale con la deliberazione n. 30/2015). Infatti, la normativa prevede il divieto di "stipulare" i contratti, la cui interpretazione non può che intendersi riferita al momento della formazione dell'accordo che, secondo la disciplina del contratto in generale, è rappresentato dal momento in cui si incontrano proposta ed accettazione (cfr. art. 1326 c.c.). In conclusione, al fine di stabilire la data iniziale del divieto (01/01/2019) occorre fare riferimento alla concreta sottoscrizione del contratto, facendo salvi tutti i contratti sottoscritti prima della citata data pur se i loro effetti si dispiegano anche in un periodo successivo alla predetta data, in quanto ciò che rileva ai fini dell'applicazione della norma è il momento della stipulazione.
Art. 1, comma 1148, lett. a) e lett. h), L. 27 dicembre 2017, n. 205 (G.U. 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.)