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11/01/2018 - Nella valutazione delle prove di un concorso tra la valutazione sintetica e il voto numerico prevale quest'ultimo

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it

Nella valutazione delle prove di un concorso tra la valutazione sintetica e il voto numerico prevale quest'ultimo

di Vincenzo Giannotti - Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone

 

Un candidato escluso dalla prova orale aveva proposto ricorso al tribunale amministrativo di prime cure evidenziando l'illogicità della valutazione numerica rispetto al giudizio sintetico espresso dalla Commissione. Il TAR accoglieva il ricorso del candidato sulla base delle seguenti motivazioni: a) la Commissione, pur riconoscendo la sufficienza del voto numerico, contraddiceva in modo insanabile, la correlazione tra il voto alfanumerico espresso e il giudizio sintetico che lo accompagna; b) tale distonia si presenterebbe sotto un duplice profilo, sia perché il giudizio, fortemente deteriore ("forma poco lineare, impostazione discutibile, argomentazioni non convincenti, errori di ortografia"), sarebbe incoerente con l'attribuzione di un voto (27/50) che rasenta la sufficienza, sia perché non vi sarebbe traccia dei rilevati errori ortografici nella prova d'esame in commento.

Avverso la citata sentenza ricorre la PA evidenziando come il Tribunale di prime cure avrebbe invaso la sfera di discrezionalità riservata alla Commissione esaminatrice e sarebbero sussistenti gli errori di ortografia rilevati da questa, in modo da potersi escludere la pretesa contraddittorietà tra coefficiente alfanumerico e giudizio sintetico.

Le motivazioni del Consiglio di Stato

In via preliminare il Collegio amministrativo di Appello ha evidenziato come, con precedente decisione cautelare, fosse stata sospesa la sentenza di prime cure, in considerazione del fatto che non sono sindacabili dal giudice amministrativo, salvo che per palesi ed evidenti illogicità che nella specie non è dato ravvisare; evidenziando come anche successivamente all'entrata in vigore della L. 7 agosto 1990, n. 241, il voto numerico attribuito alle prove di un concorso pubblico contengono in sé la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni.

Nel merito, precisano i giudici di Palazzo Spada, le valutazioni della Commissione esaminatrice sono espressione di ampia e qualificata discrezionalità tecnica, il cui concreto esercizio può essere soggetto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo se viziato da travisamento dei fatti, violazione delle regole di procedura, illogicità manifesta con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili dall'esterno e in via immediata dalla semplice lettura degli atti. In tale ambito non rientrano eventuali contraddizioni tra il coefficiente numerico e giudizio sintetico espresso dalla Commissione per il fatto che la Commissione, nell'esprimere una valutazione dell'elaborato in un contesto lessicale necessariamente sintetico (Cons. di Stato, Sez. IV, Sent., 2 marzo 2017, n. 973) non ha potuto che evidenziare gli aspetti critici della prova in esame. La Commissione non poteva, infatti, non avvertire la necessità di rappresentare, le ragioni che avevano indotto all'attribuzione di un voto insufficiente, non essendo certo richiesto di fornire un quadro esaustivo di tutti gli elementi di valutazione, a meno che non si voglia ravvisare un preciso onere motivazionale in forma lessicale che lo stesso Tribunale ha, questa volta condivisibilmente, escluso. In tale contesto non può non essere rappresentato il granitico orientamento del Consiglio di Stato secondo cui, ai fini della motivazione, il voto numerico è pienamente sufficiente, tenuto conto anche della sufficienza dei criteri generali relativi alla correzione degli elaborati, che non richiedono da parte delle singole commissioni alcuna ulteriore specificazione o collegamento con l'estrinsecazione della valutazione. Il ragionamento del Tribunale di prime cure per tali ragioni non può essere accolto.

Anche il secondo motivo non appare meritevole di accoglimento. Il tribunale di prime cure ha evidenziato l'assenza di errori ortografici, da cui aveva fatto discendere le distonie con il sopra indicato voto numerico. Anche in questo caso, rileva il Collegio amministrativo di Appello, la natura plurimotivata del giudizio sintetico espresso non consente di ravvisare, in termini di immediata evidenza, il peso decisivo del rilievo sollevato dalla Commissione nell'economia complessiva del giudizio negativo. Inoltre, da una lettura dell'elaborato in realtà si evince la presenza di imperfezioni lessicali che possono giustificare il deteriore giudizio (ad es. "pronuncie") oltre a voler espungere l'apostrofo in fin di rigo dal novero degli errori ortografici, così come obiettato dell'appellato con ampie e diffuse argomentazioni.

Conclusioni

Il ricorso è stato rigettato a fronte delle motivazioni espresse dal Consiglio di Stato, il quale in sintesi ha stabilito che anche in presenza di un giudizio sintetico sull'elaborato quello che conta è l'espressione del voto numerico che è già sufficientemente espressivo del giudizio sintetico dato dalla Commissione nella valutazione delle prove scritte.

Cons. di Stato, Sez. IV, 3 gennaio 2018, n. 33

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