09/01/2018 - Illegittima la delibera che approva il rendiconto della gestione non corredato della relazione dell'organo di revisione contabile
Illegittima la delibera che approva il rendiconto della gestione non corredato della relazione dell'organo di revisione contabile
Si pone all'attenzione dei responsabili finanziari la sentenza del T.A.R. Calabria, Sez. I, 6 dicembre 2017, n. 1900, in tema di illegittimità della delibera di approvazione del bilancio consuntivo per mancata allegazione dei prescritti documenti; la documentazione di cui si discute, in particolare, riguarda la relazione dell'organo di revisione contabile.
Al riguardo, giova ricordare che l'art. 227 TUEL (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), dispone che: i) il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione; ii) la proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità.
Nel caso di specie, il regolamento comunale evidenzia che la relazione dev'essere depositata almeno venti giorni prima della seduta consiliare in cui viene esaminato il rendiconto, e parte resistente evidenzia che il deposito del documento è avvenuto senza il rispetto del citato termine e ledendo, quindi, la possibilità per i ricorrenti di esercitare le proprie prerogative assembleari ed intervenire alla discussione.
Secondo il giudice amministrativo, il mancato deposito della relazione dell'organo di revisione in queste tempistiche costituisce violazione di carattere sostanziale e non formale, in quanto impedisce ai consiglieri comunali di esercitare in maniera completa il proprio mandato elettorale. In altri termini: un siffatto comportamento ha determinato un grave vulnus alle prerogative dei consiglieri ricorrenti, poiché non è stato loro consentito di esercitare in maniera completa il proprio mandato elettorale e, di conseguenza, può comportare l'annullamento della delibera in via giurisdizionale; ciò, alla luce del consolidato orientamento del giudice amministrativo secondo il quale:
- i consiglieri comunali, in quanto tali, non sono legittimati ad agire contro l'amministrazione d'appartenenza, dato che il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi dello stesso ente, ma è rivolto a risolvere controversie intersoggettive;
- l'impugnativa di singoli consiglieri può ipotizzarsi soltanto quando vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all'ufficio dei medesimi e, quindi, su un diritto spettante alla persona investita della carica di consigliere, dovendosi escludere che ogni violazione di forma o di sostanza nell'adozione di una deliberazione, che di per sé può produrre un atto illegittimo impugnabile dai soggetti diretti destinatari o direttamente lesi dal medesimo, si traduca in un'automatica lesione dello ius ad officium;
- la legittimazione al ricorso può essere riconosciuta al consigliere solo quando i vizi dedotti attengano ai seguenti profili: a) erronee modalità di convocazione dell'organo consiliare; b) violazione dell'ordine del giorno; c) inosservanza del deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare; d) più in generale, preclusione in tutto o in parte dell'esercizio delle funzioni relative all'incarico rivestito.
Per le suesposte ragioni il giudice amministrativo, accogliendo l'istanza di alcuni consiglieri del comune, ha annullato la delibera consiliare di approvazione del rendiconto della gestione, per la mancata tempestiva allegazione della relazione dell'organo di revisione contabile dell'ente locale, circostanza che ha impedito loro di esercitare le prerogative proprie dell'incarico dagli stessi rivestito, e si è tradotta nella violazione delle disposizioni regolamentari dell'ente locale che disciplinano le modalità temporali del deposito e della messa a disposizione dello schema di bilancio consuntivo e della relativa documentazione allegata.
T.A.R. Calabria, Sez. I, 6 dicembre 2017, n. 1900