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04/01/2018 - Legge di stabilità 2018: le modifiche apportate al Codice dei contratti pubblici

tratto da self-entilocali.it

Legge di stabilità 2018: le modifiche apportate al Codice dei contratti pubblici

 

La legge di stabilità 2018 ha apportato alcune modifiche al d.lgs. 50/2016.

All’articolo 113 (rubricato “Incentivi per funzioni tecniche”) del Codice è stato inserito il comma 5-bis secondo cui “Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”.

La modifica normativa potrebbe rappresentare la soluzione alla problematica concernente l’inclusione degli oneri derivanti dall’erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche nel computo della spesa per il personale rilevante ai fini della verifica del rispetto dei limiti del trattamento accessorio disciplinato dall’articolo 1, comma, 236, della legge 208/2015 (Sezione delle Autonomie, deliberazioni n. 7/2017 n. 24/2017).

E’ stato modificato anche il comma 1 dell’articolo 113-bis del d.lgs. 50/2016 (rubricato “Termini per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti”), abbreviando da 45 a 30 giorni, decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, il termine entro il quale i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto devono essere emessi.

La disposizione fa salva l’ipotesi che sia diversamente ed espressamente stabilito tra le parti e previsto nella documentazione di gara e che in ogni caso ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.

Tale modifica è volta a risolvere una procedura di infrazione promossa dalla Commissione europea in relazione all’articolo 113-bis del d.lgs. 50/2016, in quanto la direttiva 2011/7/UE richiede alle amministrazioni pubbliche di pagare entro 30 giorni.

E’ stato inoltre modificato l’articolo 177 del d.lgs. 50/2016 (rubricato “Affidamento dei concessionari”), introducendo per i titolari di concessioni autostradali l’obbligo per l’affidatario diretto della concessione di esternalizzare il 60% (e non l’80% come da norma generale) dei lavori, servizi e forniture.

Conseguentemente viene modificato il comma 3 del medesimo articolo 177 sulla verifica del rispetto del limite.

Infine, è necessario evidenziare che è stato ridotto ad un biennio, dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018, il periodo di sperimentazione per le pubbliche amministrazioni riguardante l’obbligo di approvvigionamento delle categorie merceologiche di cui all’articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012 (tra cui energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile) tramite le convenzioni Conisp.

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