20/02/2018 - Sugli alloggi per i migranti braccio di ferro tra sindaci e prefetture
Sugli alloggi per i migranti braccio di ferro tra sindaci e prefetture
Il sindaco non può adottare un'ordinanza creativa che stabilisce stringenti prescrizioni dirette ai proprietari degli immobili messi a disposizione della prefettura per l'accoglienza dei profughi e degli stranieri. Ma potrà utilizzare la struttura comunale per un piano di controllo severo finalizzato al rispetto delle normative in materia di idoneità abitativa e sovrafollamento dei locali. Lo ha evidenziato il Tar Lombardia, sez. I, Brescia, con la sentenza n. 70 del 22 gennaio 2018. Alcuni comuni bresciani hanno adottato un'ordinanza urgente molto simile finalizzata ad introdurre prescrizioni severe dirette ai proprietari o possessori di immobili messi a disposizione della prefettura nell'ambito dei progetti di accoglienza dei profughi, obbligandoli a comunicazioni e oneri, dietro comminatoria di sanzioni. Contro una di queste determinazioni la prefettura ha proposto ricorso al collegio evidenziando l'eccessiva ingerenza comunale in questioni delicate come la gestione dei flussi dei richiedenti asilo e dei profughi che sono per legge riservate all'esclusiva competenza dello stato. Nelle more della presentazione del ricorso avanzato dal rappresentante governativo il comune ha però annullato in autotutela la propria ordinanza adottando un provvedimento più blando finalizzato a potenziare il controllo locale sul rispetto della normativa in materia di salubrità degli edifici residenziali. Per questo motivo il tar si è limitato a prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse dichiarando improcedibile il ricorso ed evitando di condannare il comune che comunque è intervenuto tempestivamente per correggere il tiro. La nuova ordinanza adottata dal sindaco, specifica la sentenza, stabilisce semplicemente "che nessun alloggio può essere abitato e nessuna unità immobiliare o locale utilizzato, se privo di certificato o segnalazione certificata di agibilità in corso di validità, rilasciato o formato secondo le modalità previste per legge o se dotato di certificato di agibilità non aggiornato; che nessun alloggio può essere occupato con un numero di persone superiore a quelle ammesse dal vigente regolamento di igiene comunale e che a tal fine può essere richiesta apposita attestazione preventiva all'ufficio tecnico comunale; che il Comando di Polizia Locale e lo Sportello Unico per l'Edilizia effettuino specifici controlli sugli alloggi, finalizzati alla verifica del rispetto della vigente disciplina in materia edilizia, con particolare riferimento alle norme concernenti l'affollamento degli alloggi, la salubrità e sicurezza degli ambienti abitativi".