Salta ai contenuti. | Salta alla navigazione

Strumenti personali

Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e Provinciali
Tu sei qui: Home / Archivio News / Anno 2018 / Febbraio / 15/02/2018 - Versamento degli oneri previdenziali a favore degli amministratori locali

15/02/2018 - Versamento degli oneri previdenziali a favore degli amministratori locali

tratto da autonomielocali.regione.fvg.it
Estremi nota parere
     Protocollo 2007
     Data 13/02/2018
Estremi quesito
     Anno 2018
     trimestre 1
Ambito Ordinamento generale
Materia Amministratori
Oggetto

Versamento degli oneri previdenziali a favore degli amministratori locali.

Massima

L'art. 86, comma 1, del TUEL accolla all'ente locale l'onere di effettuare, ai rispettivi istituti, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi a favore degli amministratori locali, ivi indicati, lavoratori dipendenti (pubblici o privati) collocati in aspettativa per lo svolgimento del mandato, sulla base della retribuzione virtuale che spetterebbe loro se fossero effettivamente in servizio. Pertanto, di tale retribuzione non dovrebbe logicamente far parte il trattamento correlato ad un incarico di posizione organizzativa, nel periodo successivo alla scadenza dello stesso.

Funzionario istruttore MARIA SAICOVICH

maria.saicovich@regione.fvg.it
Parere espresso da Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza

Testo completo del parere

Il Comune[1] ha chiesto un parere in ordine ad una problematica concernente il versamento degli oneri previdenziali/contributivi relativi ad un assessore, dipendente di altro Comune della Regione Friuli Venezia Giulia, collocato in aspettativa non retribuita per l’espletamento del mandato politico, ai sensi dell’art. 81 del d.lgs. 267/2000. In particolare, considerato che presso l’Ente di appartenenza l’interessato risultava titolare di un incarico di posizione organizzativa in scadenza al 31 dicembre 2017, si è posta la questione sul riconoscimento, o meno, della retribuzione dovuta per il suddetto incarico nell’imponibile previdenziale, anche a decorrere dal 1° gennaio 2018. 

Com’è noto, l’art. 86, comma 1, del TUEL accolla all’ente locale l’onere di effettuare, ai rispettivi istituti, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi a favore degli amministratori locali lavoratori dipendenti (pubblici o privati), collocati in aspettativa per lo svolgimento del mandato[2]. 

Si osserva a tal proposito che l’INPDAP, a suo tempo, ha ritenuto utile rammentare che “la quantificazione degli oneri contributivi[3] deve essere effettuata sulla retribuzione virtuale corrispondente a quella che il dipendente avrebbe percepito se fosse stato in servizio attivo”[4]. 

Secondo quanto prospettato, a partire dal 1° gennaio 2018 l’amministratore/dipendente non è più titolare dell’incarico di posizione organizzativa che, in virtù di specifiche previsioni contrattuali[5], gli avrebbe in precedenza dato diritto, qualora non collocato a richiesta in aspettativa, alla corresponsione del relativo trattamento economico (retribuzione di posizione). 

Fermo che la soluzione delle questioni relative al versamento degli oneri in argomento spetta all’Istituto previdenziale competente, si esprimono, in via meramente collaborativa, le seguenti considerazioni. 

Atteso che, come sopra precisato, la determinazione degli oneri da versare dovrebbe essere effettuata sulla base della retribuzione che spetterebbe al dipendente se fosse effettivamente in servizio (retribuzione virtuale), si osserva che di tale retribuzione non dovrebbe logicamente far parte il trattamento correlato all’incarico scaduto il 31 dicembre 2017: se il dipendente fosse in servizio attivo, non avrebbe infatti diritto al trattamento economico relativo ad un incarico di cui non risulta più titolare. 





-------------------------------------------------------------------------------- 

[1] Si tratta di Comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti. 

[2] La giurisprudenza contabile (cfr. Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 274/2014) ha evidenziato come la ratio del collocamento in aspettativa consista nel concedere all’amministratore la possibilità di dedicarsi a tempo pieno allo svolgimento del mandato istituzionale, garantendogli al contempo il mantenimento dei propri diritti di lavoratore. 

[3] Ai fini che ci interessano. 

[4] Cfr. Nota operativa 18 luglio 2008, n. 6. 

[5] Cfr. art. 41, comma 6 e art. 44 del CCRL del 7 dicembre 2006.
« gennaio 2025 »
gennaio
lumamegivesado
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Una frase per noi

Vi hanno detto che è bene vincere le battaglie? | Io vi assicuro che è anche bene soccombere, che le battaglie sono perdute nello stesso spirito in cui vengono vinte. || Io batto i tamburi per i morti, | per loro imbocco le trombe, suono la marcia più sonora e più gaia. || Gloria a quelli che sono caduti! | A quelli che persero in mare le navi di guerra! | A quelli che scomparvero in mare! A tutti i generali che persero battaglie, e a tutti gli eroi che furono vinti! | A gli infiniti eroi ignoti, eguali ai più sublimi eroi famosi.

Walt Whitman