Salta ai contenuti. | Salta alla navigazione

Strumenti personali

Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e Provinciali
Tu sei qui: Home / Archivio News / Anno 2018 / Febbraio / 15/02/2018 - Mancata realizzazione o, comunque, inutilizzabilità di un’opera pubblica: è danno erariale

15/02/2018 - Mancata realizzazione o, comunque, inutilizzabilità di un’opera pubblica: è danno erariale

tratto da self-entilocali.it

Mancata realizzazione o, comunque, inutilizzabilità di un’opera pubblica: è danno erariale

 

Rispondono di danno erariale il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento che non adottano tutti gli adempimenti necessari per il corretto sviluppo del processo di realizzazione dell’opera, così pregiudicandone l’utilizzabilità da parte della collettività.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Calabria, con la sentenza n. 372 depositata il 20 dicembre 2017.

Nel caso di specie l’amministrazione aveva affidato tre appalti per la realizzazione dei lavori di completamento della Tangenziale.

Sia il Direttore dei lavori che il Responsabile del procedimento aveva omesso di riferire all’amministrazione committente la situazione che era scaturita dalla realizzazione dell’opera pubblica nonché l’inadeguatezza del progetto rispetto allo stato dei luoghi.

Inoltre, sebbene i lavori fossero stati solo parzialmente realizzati e quindi sebbene l’opera fosse tutt’altro che finita (in quanto incompleta e inutilizzabile), il Direttore dei lavori aveva firmato il certificato di ultimazione dei lavori (non contestato dal RUP), consentendo così il pagamento dell’ultimo SAL alla ditta appaltatrice.

Come ribadito dai giudici amministrativi il direttore dei lavori è tenuto, in virtù delle competenze tecniche di cui deve essere in possesso per l’incarico affidatogli, ad una diligentia quam in concreto, da esplicare per l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia alle regole della tecnica e dell’arte.

Nello specifico il direttore dei lavori è tenuto a vigilare e a impartire le opportune disposizioni per la corretta realizzazione dell’opera, nonché a controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore ed, in difetto, a riferirne al committente (Cass, 18285/16).

Allo stesso modo il Responsabile del procedimento, in virtù delle plurime competenze tecniche e amministrative affidate a tale figura, assume su di sé l’onere di tutti gli adempimenti necessari (anche tecnici dunque) affinché, dalla progettazione preliminare al collaudo dell’opera, tutte le fasi del processo si svolgano nel rispetto dei principi di legalità, dell’economicità, dell’efficienza e della trasparenza dell’azione amministrativa.

I giudici contabili hanno dunque affermato la concorrente responsabilità del direttore dei lavori e del responsabile del procedimento per aver omesso di proporre ogni iniziativa necessaria per giungere alla realizzazione dell’opera pubblica e alla sua utilizzabilità da parte della collettività.

Leggi la sentenza
CC Giur. Calabria sent. n. 372 – 2017

« gennaio 2025 »
gennaio
lumamegivesado
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Una frase per noi

Vi hanno detto che è bene vincere le battaglie? | Io vi assicuro che è anche bene soccombere, che le battaglie sono perdute nello stesso spirito in cui vengono vinte. || Io batto i tamburi per i morti, | per loro imbocco le trombe, suono la marcia più sonora e più gaia. || Gloria a quelli che sono caduti! | A quelli che persero in mare le navi di guerra! | A quelli che scomparvero in mare! A tutti i generali che persero battaglie, e a tutti gli eroi che furono vinti! | A gli infiniti eroi ignoti, eguali ai più sublimi eroi famosi.

Walt Whitman