Salta ai contenuti. | Salta alla navigazione

Strumenti personali

Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e Provinciali
Tu sei qui: Home / Archivio News / Anno 2018 / Febbraio / 06/02/2018 - La prefettura può revocare la qualifica di pubblica sicurezza con discrezionalità

06/02/2018 - La prefettura può revocare la qualifica di pubblica sicurezza con discrezionalità

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it

La prefettura può revocare la qualifica di pubblica sicurezza con discrezionalità

di Stefano Manzelli - Funzionario di polizia locale, consulente enti locali

 

La dotazione dell'arma all'operatore di polizia locale poggia sulla necessaria qualifica di agente di pubblica sicurezza che il rappresentante governativo può revocare con ampia discrezionalità in caso di abuso da parte del lavoratore in divisa. Lo ha chiarito il Tar Calabria, sez. I, con la sentenza n. 5 del 3 gennaio 2018. Un agente di polizia municipale è stato trovato dai carabinieri, accorsi per una violenta lite familiare, alterato dall'alcol e con l'arma di servizio sul pavimento di casa. A seguito della necessaria annotazione inoltrata dal comune all'ufficio territoriale del governo il prefetto ha revocato la qualifica di pubblica sicurezza e l'interessato ha proposto ricorso contro questa decisione. Ma senza successo. Anche se l'art. 5L. n. 65 del 1986 fissa i requisiti per l'attribuzione della qualifica di pubblica sicurezza ovvero il godimento dei diritti civili e politici, non avere subito pena detentiva per delitto doloso, non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e non essere stato espulso dalle forze armate o destituito dai pubblici uffici, la pratica ammette anche una certa discrezionalità in materia. La giurisprudenza prevalente, specifica il collegio, ritiene che, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 5L. n. 65 del 1986, la revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza possa essere disposta allorché siano venuti meno i requisiti di idoneità psicofisica del soggetto ovvero costui non dia più affidamento del buon uso del titolo di polizia, secondo la valutazione latamente discrezionale dell'autorità prefettizia". In buona sostanza a parere del tar dall'annotazione dei militari intervenuti sul posto si evince la palese inaffidabilità del soggetto in relazione all'uso delle armi.

***********************

T.A.R. Calabria, Sez. I, 3 gennaio 2018, n. 5

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1211 del 2013, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Elio Scaramuzzino ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, via Panella n. 3, presso lo studio dell'avv. Luca Cirella;

contro

- il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso cui è domiciliato in Catanzaro, via Gioacchino da Fiore n. 34;

- il Comune di Lamezia Terme, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento del 19 giugno 2013 del Prefetto della Provincia di Catanzaro, di revoca qualifica agente pubblica sicurezza;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista l'ordinanza n. 538 del 17 ottobre 2013, con la quale è stata respinta l'istanza cautelare proposta dal ricorrente;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 29 novembre 2017 il dott. Giovanni Iannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con provvedimento del 19 giugno 2013 il Prefetto della Provincia di Catanzaro ha disposto la revoca del decreto n. -OMISSIS- Settore del -OMISSIS-, con il quale era stata attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza al sig. -OMISSIS-, agente della polizia municipale del Comune di Lamezia Terme.

A fondamento del provvedimento di revoca sono dedotte le seguenti circostanze e valutazioni:

"Omissis...VISTA la nota nr. -OMISSIS-del 3 aprile scorso con la quale il Comune di Lamezia Terme (CZ) ha trasmesso il rapporto informativo nr. -OMISSIS- in data 29.03.2013 del Comando Stazione Carabinieri di Lamezia Terme Sambiase da cui si rileva che il -OMISSIS-i Militari della Compagnia Carabinieri di Lamezia Terme intervenivano presso l'abitazione del Sig. -OMISSIS- a causa di una lite familiare scaturita per futili motivi inerenti al fatto che il predetto era rientrato tardi a casa in stato di alterazione dovuto all'assunzione di bevande alcoliche, rinvenendo nell'occasione l'arma in dotazione sul pavimento, vicino a delle macchie di sangue;

CONSIDERATO che dal predetto rapporto emerge che tra il Sig. -OMISSIS- e il figlio vi era stata una colluttazione con ferimento del -OMISSIS-, proprio nel momento nel quale lo stesso aveva in mano l'arma di ordinanza;

ATTESO che:

- la gravità dei fatti evidenziati inducono a ritenere che l'interessato non offra più le rigorose garanzie di affidabilità sul corretto uso delle anni, ingenerando il ragionevole dubbio sul loro possibile abuso;

- con prefettizia nr. -OMISSIS-/Area I Bis, del 17.04.2013 è stata data all'interessato comunicazione dell'avvio del procedimento per la revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell' art. 7 della L. n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Omissis".

Avverso il provvedimento di revoca ha proposto ricorso il -OMISSIS-, deducendone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento.

Si è costituito il Ministero dell'Interno, resistendo al ricorso.

Con ordinanza n. 538 del 17 ottobre 2013 è stata respinta l'istanza cautelare proposta dal ricorrente.

Alla pubblica udienza del 29 novembre 2017 la causa è stata assegnata in decisione.

Non risulta fondata, innanzi tutto, la censura relativa alla violazione dell' art. 7 della L. n. 241 del 1990, per mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento.

Dalla documentazione depositata in atti dalla Prefettura di Catanzaro si desume che la raccomandata recante comunicazione di avvio del procedimento, di cui è menzione nel provvedimento impugnato, è stata inviata all'indirizzo del destinatario ed è stata restituita per compiuta giacenza.

La comunicazione, pertanto, deve intendersi effettuata.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente ha dedotto la violazione dell' art. 5 della L. n. 65 del 1986, che attribuirebbe carattere vincolato al provvedimento di attribuzione della qualifica di agente pubblica sicurezza, legato a requisiti stabiliti in modo rigido:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) non avere subito pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;

c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.

Secondo il ricorrente solo il venire meno di tali requisiti determinerebbe la revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Si tratta di motivo infondato.

La giurisprudenza prevalente ritiene che, al di fuori delle ipotesi di cui all' art. 5 della L. n. 65 del 1986, la revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza possa essere disposta allorché siano venuti meno i requisiti di idoneità psicofisica del soggetto ovvero costui non dia più affidamento del buon uso del titolo di polizia, secondo la valutazione latamente discrezionale dell'autorità prefettizia (Tar Campania, Napoli, sez. IV, 23 marzo 2010 n. 1560; Tar Campania, Napoli, sez. V 23 gennaio 2003 n. 377; Tar Sicilia, Palermo, sez. I, 31 maggio 1997 n. 885).

Con i successivi due motivi il ricorrente ha dedotto eccesso di potere per carenza istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e difetto di motivazione.

Parte ricorrente delinea una ricostruzione dei fatti differente rispetto a quella operata nel provvedimento impugnato sulla base del rapporto dei Carabinieri, tendente sostanzialmente ad affermare che la caduta dell'arma non è stata dovuta a una colluttazione tra il -OMISSIS- e il figlio S., ma a un malinteso. Il primo avrebbe avuto intenzione solo di riporre l'arma. Il secondo avrebbe male interpretato tale comportamento e, temendo un gesto inconsulto da parte del padre, lo avrebbe afferrato alle spalle, determinando la caduta della pistola e il ferimento al naso. Tale versione dei fatti è stata corroborata dalle dichiarazioni dell'interessato e dei familiari.

Ritiene il Collegio che il tentativo di operare una diversa ricostruzione dei fatti non sia di per sé sufficiente ad affermare l'illegittimità del provvedimento impugnato.

Dalla relazione di servizio dei Carabinieri si desume un quadro piuttosto diverso, caratterizzato da comportamenti così alterati da rendere necessario l'intervento di due carabinieri che abitano nello stesso stabile del -OMISSIS-, per sedare gli animi e mettere in sicurezza l'arma caduta per terra. I due militari e quelli successivamente intervenuti a seguito della chiamata dei colleghi hanno trovato delle macchie di sangue sul pavimento.

Di fronte ad una situazione descritta nel modo che precede, la valutazione del Prefetto di Catanzaro, secondo cui il -OMISSIS- non dà affidamento del corretto uso delle armi, risulta esente da profili di manifesta illogicità o irrazionalità ed è stata adottata sulla scorta di una descrizione puntuale dei fatti, operata anche sulla base del racconto di due militari dell'Arma che abitano nello stesso stabile, costretti a intervenire e a richiedere anche l'intervento di una pattuglia.

Priva di fondamento anche la censura di difetto di motivazione, atteso che nel provvedimento sono descritte in maniera sintetica ma puntuale le ragioni della valutazione di non affidabilità del soggetto in relazione all'uso delle armi.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le circostanze che hanno caratterizzato la vicenda giustificano la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all' art. 52, comma 1 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS- e gli altri soggetti menzionati.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 29 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Giovanni Iannini, Consigliere, Estensore

Germana Lo Sapio, Referendario

« gennaio 2025 »
gennaio
lumamegivesado
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Una frase per noi

Vi hanno detto che è bene vincere le battaglie? | Io vi assicuro che è anche bene soccombere, che le battaglie sono perdute nello stesso spirito in cui vengono vinte. || Io batto i tamburi per i morti, | per loro imbocco le trombe, suono la marcia più sonora e più gaia. || Gloria a quelli che sono caduti! | A quelli che persero in mare le navi di guerra! | A quelli che scomparvero in mare! A tutti i generali che persero battaglie, e a tutti gli eroi che furono vinti! | A gli infiniti eroi ignoti, eguali ai più sublimi eroi famosi.

Walt Whitman