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01/02/2018 - Azienda speciale: esclusa l’applicabilità della procedura fallimentare

tratto da self-entilocali.it

Campania, del. n. 11 – Azienda speciale: esclusa l’applicabilità della procedura fallimentare

 

Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità per l’ente di procedere alla copertura del disavanzo di un’azienda speciale e all’accollo del deficit finanziario in fase di liquidazione della medesima azienda speciale, nonché alla possibilità di sottoposizione di un’azienda speciale alle procedure concorsuali di cui al R.D. 267/1947.

I magistrati contabili della Campania con la deliberazione 11/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 gennaio, hanno ribadito che l’articolo 194, comma 1, lett. b) del Tuel, non consente né prevede una indiscriminata riconoscibilità, come debiti fuori bilancio, dei disavanzi di “consorzi, di aziende speciali e di istituzioni”.

Infatti, la copertura (al fine di rispettare il pareggio del bilancio) può avvenire solo “nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi”.

Inoltre, come ribadito dai magistrati contabili, l’ente locale, non essendo obbligato a ripianare automaticamente le perdite gestionali registrate dall’Azienda speciale, dovrà motivare opportunamente e sufficientemente tale opzione.

Inoltre, come evidenziato dai magistrati contabili, l’azienda speciale, in quanto inquadrabile tra gli enti pubblici economici secondo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza amministrativa, risulta esclusa dall’ambito di applicabilità della procedura fallimentare.

La normative civilistica (art. 2221 c.c.) e fallimentare (art. 1) prevedono per gli enti pubblici economici un’espressa esenzione dall’applicazione delle disposizioni in materia di fallimento e di concordato preventivo, sottoponendoli alla liquidazione coatta amministrativa: siffatta regolamentazione muove evidentemente dalla convinzione dell’incompatibilità tra le finalità della gestione di un servizio pubblico essenziale e gli effetti tipici del fallimento, che determinerebbe un’ingerenza dell’autorità giudiziaria in ambiti riservati alla p.a.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Campania del. n. 11 -18

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