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18/12/2018 - Limiti al trattamento accessorio della dirigenza degli enti locali

tratto da logospa.it

Limiti al trattamento accessorio della dirigenza degli enti locali

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, con deliberazione n. 124 del 6 novembre 2018 si è espressa in ordine ad un parere promosso da un Ente, il quale chiede di sapere se, in conseguenza della mobilità verso un altro ente di un dirigente, la riduzione della spesa annuale per la retribuzione di posizione e di risultato del dirigente cessato, le cui funzioni sono state ridistribuite in capo ai restanti dirigenti, va considerata un'economia di bilancio o può, invece, essere utilizzata per la determinazione del fondo risorse decentrate dell'area dirigenza, anche in caso di soppressione del posto resosi vacante.

Nel dettaglio, Ente chiede di sapere se la riduzione di spesa a seguito di riduzione del personale in servizio determini una riduzione delle risorse destinabili al trattamento accessorio del personale, con conseguente economia di bilancio, come previsto dalla previgente disciplina, o se possa confluire, invece, nel fondo risorse decentrate, andando ad incrementare le risorse disponibili per gli altri dirigenti, che hanno, nel caso in esame, assunto le funzioni del personale cessato.

In merito, la Corte evidenzia che l'art. 23 co. 2 del d.lgs. 75/2017 prevede l'obbligo di riduzione dell'ammontare complessivo delle risorse per il trattamento accessorio del personale in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio solo per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nel 2015. Pertanto, ne deriva che per gli enti rispettosi del patto la riduzione del personale in servizio non comporta automaticamente l'obbligo di ridurre in misura proporzionale le risorse disponibili per il trattamento accessorio del personale.

Secondo i Giudici, deve escludersi che l'ente locale, nel rispetto di tutti gli altri vincoli di finanza pubblica, sia tenuto ad una automatica riduzione, in proporzione alle risorse cessate, delle corrispondenti risorse da destinare al trattamento accessorio del personale.

CORTE DEI CONTI PIEMONTE, DELIBERAZIONE N.124, 6 NOVEMBRE 2018

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