14/12/2018 - Competenza del tribunale in cui sorge l'obbligazione nelle dispute tra creditore e Comune
Competenza del tribunale in cui sorge l'obbligazione nelle dispute tra creditore e Comune
14/12/2018
Un contenzioso si è sviluppato tra un Comune e una banca, in cui quest'ultima si trovava ad essere creditrice della Pubblica Amministrazione per una somma di circa 60mila euro, a seguito di una cessione del credito operata in suo favore da una Srl con atto pubblico notificato al Comune. La banca richiese al tribunale che fosse il Comune ha ripagare il credito ceduto, ma la PA ha resistito, obiettando sull'incompetenza territoriale del tribunale. Per questo l'ente locale ha fatto ricorso, che ha visto pronunciare in suo favore con l'ordinanza n. 30006/2018 emessa dalla Corte di Cassazione, stabilendo che le competenze a decidere in merito alle obbligazioni tra un Comune e un creditore devono essere ordinate dall'autorità del luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria in cui è sorta l' obbligazione.
Durante le sue indagini, la Corte di Cassazione ha riscontrato come la tesoreria del Comune fosse stabilita nel territorio circondario di un tribunale diverso da quello che si è pronunciato. La giurisprudenza di legittimità ha un chiaro orientamento riguardo la questione in oggetto (a cui la sentenza 30006/2018 sottoscrive continuità): il principio da seguire stabilisce che la "competenza territoriale secondo il criterio del forum destinatae solutionis sia diritto dell'autorità giudiziaria con sede nel luogo in cui sono stabiliti gli uffici di tesoreria che, secondo le norme della contabilità pubblica, devono provvedere al relativo pagamento a seguito di mandato, continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali anche dopo l' entrata in vigore della legge 142 /1990 e del DLgs 77/1995". Questo principio è valido in ogni causa relativa ai rapporti di obbligazione che riguardano somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni, pure se diverse dallo Stato o con titoli di interessi per ritardato pagamento.
A sottolineare la questione troviamo anche la nuova normativa al pagamento delle spese che "deve provvedere il tesoriere dell' ente, in base al mandato di pagamento; inoltre, pur non venendosi così a configurare un foro esclusivo o inderogabile, tale principio si applica anche a prescindere da specifica pattuizione delle parti, ove nel contratto non sia previsto nulla in contrario".
La Corte di Cassazione ha tenuto a precisare come le norme di contabilità degli enti pubblici che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede della tesoreria dell'ente sono valide solo per individuare il forum destinatae solutionis (come anche da deroga alle regole presenti nell'articolo 1182 del Codice Civile), ma non rendono il foro esclusivo e nemmeno inderogabile. Si evidenzia soltanto quale sia un foro concorrente con gli altri adottabili, stando a quanto riportato nei codici 19 e 20 del Codice di procedura civile.
Articolo di Laura Egidi