LEGGE DI BILANCIO - LE PROPOSTE DI EMENDAMENTI ANCI INVIATE ALLA COMMISSIONE BILANCIO DEL SENATO
[12-12-2018]
Pubblichiamo le proposte di emendamenti Anci alla legge di bilancio 2019, inviate in commissione Bilancio del Senato. (ef)
"Superamento limiti di mandato nei piccoli Comuni
Dopo il comma 492 sono inseriti i seguenti: 492-bis.
All’articolo 51, comma 4, del DLgs. 18 agosto 2000, n.267, aggiungere i seguenti:
4-bis. Ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3.
4-ter. Ai sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti è comunque consentito un numero massimo di tre mandati”.
492-ter. Il comma 138, articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56 è abrogato”.
Motivazione
Con l’approvazione della legge 158/17, a sostegno e valorizzazione dei piccoli Comuni fino a 5.000 ab., si rende quanto mai opportuno e coerente superare ormai del tutto il vincolo del doppio mandato e rimettere esclusivamente ai cittadini la volontà di riconfermare o meno il Sindaco uscente. In questi stessi Comuni è a volte difficile, se non impossibile, trovare candidati a ricoprire la carica di primo cittadino. Per i Comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti è comunque opportuna una norma di semplificazione in tal senso."
"Rimborso spese legali amministratori locali
Dopo il comma 492 è inserito il seguente: 492-bis. Al comma 1 dell’articolo 7 bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, aggiungere infine il seguente periodo: “L’ammissibilità del rimborso delle spese legali è da intendersi riferita anche ai provvedimenti conclusi o pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione”.
Motivazione
L’emendamento si rende necessario per fugare ogni dubbio sull’applicabilità temporale della norma relativa al rimborso delle spese legali degli Amministratori locali.
L’art.7-bis ha di fatto “cristallizzato” in norma di legge elementi già scaturenti dalla preesistente giurisprudenza in materia, volta a riconoscere la rimborsabilità delle spese legali sostenute dagli Amministratori locali in corso di mandato, ferme restando le condizioni già da tempo richiamate dalla stessa giurisprudenza (conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, assenza di conflitto di interessi con l’ente amministrato; presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; assenza di dolo o colpa grave). Appare evidente che non possa che essere intesa rivolta anche ai casi pregressi l’applicabilità della nuova normativa."
"Salario accessorio e posizioni organizzative Aggiungere il seguente articolo Dopo il comma 191 aggiungere il seguente: Salario accessorio del personale incaricato di posizione organizzativa negli Enti locali Fermo il rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557- quater e 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite previsto dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l’ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell’anno 2016, non opera per le risorse stanziate in bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa degli Enti del comparto delle Funzioni locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all’utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino alla cessazione dell’incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la capacità assunzionale dell’ente. Motivazione
L’emendamento è finalizzato a dare piena attuazione alle scelte strategiche effettuate con la stipula del CCNL 20/05/2018 del Comparto delle Funzioni locali, con il quale le risorse da destinare alla dorsale organizzativa (retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa) sono state definitivamente sottratte alla contrattazione integrativa ed allocate direttamente sul bilancio. Tale opzione è stata attivata al fine di potenziare le prerogative datoriali sulla dorsale organizzativa degli enti locali innovando significativamente anche l’istituto delle posizioni organizzative, che ora possono anche ricevere una delega stabile di firma degli atti a rilevanza esterna, con piena assunzione di responsabilità. Questo nuovo strumento organizzativo è tuttavia attualmente di fatto pregiudicato dalla vigenza del regime definito dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, che prevede che l’ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell’anno 2016, includendo di fatto entro tale limite anche le risorse necessarie per le retribuzioni accessorie omnicomprensive dei titolari di posizione organizzativa, che non transitano più nel fondo per la contrattazione integrativa, ma sono stanziate direttamente a bilancio, ovviamente nel rispetto di tutte le regole contabili. Si fa presente che il blocco delle retribuzioni accessorie del personale pubblico si protrae, quasi ininterrottamente, dal 2010 (art. 9, comma 2-bis, del DL n. 78/2010; art. 1, comma 456, L. n. 147/2013; art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015) e che il salario accessorio pro-capite del personale pubblico impiegato negli Enti locali è il più basso nel comparto pubblico. L’emendamento non comporta nuovi oneri in quanto resta fermo l’obbligo generale di contenimento della spesa di personale, inoltre la sostenibilità finanziaria è comprovata dalla circostanza che agli incrementi, comunque temporanei in quanto legati ad incarichi a tempo, corrisponde una contestuale e temporanea riduzione delle facoltà assunzionali ."