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12/12/2018 - Ricorso in Cassazione Consiglio di Stato TAR

tratto da giurdanella.it

Ricorso in Cassazione Consiglio di Stato TAR

I forti limiti del ricorso in Cassazione per motivi di giurisdizione contro le sentenze del giudice amministrativo e del Consiglio di Stato

La Cassazione chiarisce in che limiti è possibile il ricorso in Cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato per i soli “motivi inerenti alla giurisdizione” e sposa una visione restrittiva di questi motivi: è escluso ogni sindacato sul modo di esercizio della funzione giurisdizionale

 

Per risolvere la questione relativa alla declinatoria di giurisdizione da parte del Consiglio di Stato – con riferimento ad un giudizio avente ad oggetto la impugnazione della sanzione disciplinare della radiazione inflitta dal giudice sportivo – le Sezioni Unite delineano il quadro dei poteri della Cassazione in sede di ricorso per motivi di giurisdizione ex art. 111 della Costituzione (Corte di cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza 9 novembre 2018, n. 28652 – Pres. Vivaldi, Est. Conti)
La Cassazione ritorna su una versione restrittiva del ricorso per motivi di giurisdizione ex art. 111 della Costituzione, ribadendo che in tal caso sindacato delle Sezioni unite della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato è circoscritto ai motivi inerenti alla giurisdizione, ossia ai vizi concernenti l’ambito della giurisdizione in generale o il mancato rispetto dei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo: con esclusione di ogni sindacato sul modo di esercizio della funzione giurisdizionale, cui invece attengono gli errori “in iudicando” e “in procedendo”, i quali esorbitano dai confini dell’astratta valutazione di sussistenza degli indici definitori della materia ed investono l’accertamento della fondatezza, o meno, della domanda
Il ricorso nei soli casi di “invasione” o “arretramento” del Consiglio di Stato.
E’ stato ribadito il sindacato che le Sezioni unite hanno ricondotto sotto il cono d’ombra dell’art. 111 comma 8 Cost. riguarda esclusivamente i casi di vero e proprio rifiuto dell’esercizio della giurisdizione del giudice ordinario o di quello amministrativo rispetto ad una questione concernente materia riservata alla cognizione di altri organi costituzionali o di difetto assoluto di giurisdizione, ipotizzabile soltanto ove il Consiglio di Stato o la Corte dei conti abbia affermato la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all’amministrazione (c.d. invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, l’abbia negata sull’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (c.d. arretramento).
L’impossibilità di un ricorso sui limiti interni della giurisdizione
Ne consegue, pertanto, l’estraneità al sindacato delle Sezioni unite della verifica sulla delimitazione interna dell’ambito di un plesso giurisdizionale dal medesimo concretamente operata, posto che un controllo siffatto involgerebbe un inammissibile sindacato sui limiti interni a quella stessa giurisdizione.
Il sindacato della Cassazione sulla base dell’art. 111 c.8 della Costituzione riguarda esclusivamente i casi di vero e proprio rifiuto dell’esercizio dell’esercizio dell’esercizio della giurisdizione del giudice ordinario o di quello amministrativo rispetto a una questione concernente materia riservata
In allegato la sentenza completa:
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