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12/12/2018 - Mancata approvazione dei documenti di bilancio: divieto di assunzione

tratto da self-entilocali.it

Campania, del. n. 130 – Mancata approvazione dei documenti di bilancio: divieto di assunzione

Pubblicato il 11 dicembre 2018


Il Presidente della Consiglio regionale ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 9 del d.l. 113/2016 che dispone il divieto di assunzione di personale nel caso di mancata approvazione e trasmissione, nei termini di legge, dei principali documenti di bilancio (previsionale e rendiconto).

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 130/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 dicembre, hanno osservato che la norma fa scaturire il divieto di assunzione, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per:

  • l’approvazione del bilancio di previsione, ordinariamente fissato al 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell’art. 18 D.lgs. n. 118/2011 e dell’articolo 151, comma 1, TUEL, o entro i termini previsti in caso di autorizzazione dell’esercizio provvisorio. La prima applicazione della norma riguarda, ai sensi del successivo comma 1-octies, il bilancio di previsione 2017-2019;
  • l’approvazione del rendiconto, fissato al 30 aprile dell’esercizio successivo a quello di riferimento (art. 18 D.lgs. n. 118/2011 e artt. 151, comma 7 e 227, comma 2 TUEL). La prima applicazione della norma riguarda, ai sensi del comma 1-octies, il rendiconto 2016;
  • l’approvazione del bilancio consolidato, per gli enti tenuti a tale adempimento. Il termine è fissato al 30 settembre di ogni anno (art. 18 D.lgs. n. 118/2011 e art. 151, comma 8 TUEL) e la prima applicazione della norma riguarda, ai sensi del comma 1-octies, il bilancio consolidato 2016;
  • l’invio dei relativi dati entro 30 giorni dalla loro approvazione alla Banca Dati delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 13 della legge n. 196/2009 (art. 18 D.lgs. n. 118/2011), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato.

Come evidenziato dai magistrati contabili, sebbene il bilancio dell’amministrazione e il bilancio del Consiglio, che della regione è organo, sono separati in punto di gestione, tale gestione separata non determina rottura dell’unità del bilancio regionale, che a livello finanziario continua a costituire un’entità unica.

Pertanto, fino a che la regione o l’ente territoriale non avrà evaso i sopra richiamati adempimenti di legge in materia di bilancio, l’effetto limitativo della capacità giuridica (e del potere di spesa) in materia di personale, di cui all’art. 9 del d.l. 113/2016, si estende a tutta l’organizzazione regionale di cui il bilancio e il rendiconto generale sono unitaria e dinamica espressione.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Campania del. n. 130 -18

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