11/12/2018 - Le modifiche per i comuni e per la Polizia Locale in sede di conversione del decreto sicurezza
Le modifiche per i comuni e per la Polizia Locale in sede di conversione del decreto sicurezza
di Roberto Rossetti - Comandante Polizia Locale
Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, di cui si è tanto parlato, è stato convertito con modifiche nella L. 1 dicembre 2018, n. 132. Vediamo la versione definitiva, con le modifiche che interessano più da vicino i comuni e la Polizia Locale.
All'art. 13, rubricato: "Disposizioni per l'iscrizione anagrafica", non ha subito modifiche in sede di conversione e ribadisce che i richiedenti asilo non si possano iscrivere all'anagrafe e non possano quindi ottenere la residenza.
L'art. 17, che prevede l'obbligo, per gli esercenti l'attività di noleggio di veicoli senza conducente (disciplinata dal D.P.R. n. 481 del 2001), di comunicare al centro elaborazione dati delle Forze di Polizia di cui all'art. 8, L. n. 121 del 1981, i dati identificativi contenuti nel documento di identità esibito dal soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo, ha introdotto l'importante eccezione per i contratti di noleggio di autoveicoli per servizi di mobilità condivisa, e in particolare il "car sharing", al fine di non aggravarne la facilità di utilizzo.
L'art. 18, estende progressivamente nell'anno 2019, agli operatori di Polizia Locale di tutti i comuni capoluoghi di provincia (non più solo a quelli dei comuni con oltre 100 mila abitanti) ed in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, la possibilità di accedere alle informazioni contenute nel CED interforze, di cui all'art. 8, L. n. 121 del 1981, quando procedono al controllo ed all'identificazione delle persone, ma limitatamente alla verifica di eventuali provvedimenti di ricerca o di rintraccio esistenti nei confronti delle persone controllate.
Tale possibilità verrà estesa, in futuro (senza un termine preciso), anche ad altri corpi di Polizia Locale in cui si riscontreranno determinati i parametri di classe demografica, di rapporto numerico tra il personale della Polizia Locale e i residenti, al numero delle infrazioni alle norme sulla sicurezza stradale rilevate nello svolgimento delle funzioni di polizia stradale. Tali parametri verranno stabiliti con un decreto del Ministro dell'interno, previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
All'art. 19, relativo alla sperimentazione dell'arma ad impulsi elettrici, comunemente denominata "taser", tale possibilità viene estesa ai comuni capoluoghi di provincia e a quelli che rispondono ai criteri che verranno stabiliti dal Ministero dell'Interno, negli stessi termini di cui all'art. 18, ma con i parametri connessi alle caratteristiche socioeconomiche, alla classe demografica, all'afflusso turistico e agli indici di delittuosità riscontrati.
Viene introdotto l'art. 19-bis, rubricato "Interpretazione autentica dell'art. 109, R.D. 18 giugno 1931, n. 773" (T.U. Leggi di P.S., che prevede la possibilità di fornire alloggio da parte delle strutture ricettive, alle sole persone in grado di attestare la propria identità, da comunicare all'Autorità di P.S. entro 24 ore), questa norma estende tali obblighi anche ai locatori o sublocatori che affittano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni. In questo modo più che un'interpretazione si tratta di colmare una lacuna esistente nel controllo delle persone che utilizzano immobili per locazioni brevi, di cui l'Autorità di Pubblica Sicurezza non aveva notizia.
Un'altra interpretazione autentica viene fornita, dall'art. 19-ter, per l'art. 5, comma 5, primo periodo, L. n. 65 del 1986 (legge quadro sull'ordinamento della Polizia Locale". La norma "interpretata" recita: "Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4".
Per il porto dell'arma da parte degli appartenenti alla polizia locale in possesso della qualifica di agente di P.S., l'interpretazione legislativa in commento elimina il riferimento alla necessità di una previa deliberazione del Consiglio Comunale, ma mantiene il riferimento ai rispettivi regolamenti e restringe la possibilità di porto d'arma fuori dal territorio di competenza esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza, mentre, in precedenza erano compresi tutti i casi previsti dall'art. 4, L. n. 65 del 1986 e cioè anche per operazioni non in uniforme, per distacchi, comandi e missioni esterne.
Dopo l'art. 20, che rimane immutato, viene inserito l'art. 20-bis, che prevede che il contributo delle società sportive agli oneri per i servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, sia ora compreso fra il 5 ed il 10% dei proventi dalla vendita dei biglietti (In precedenza era compreso fra l'1 ed il 3%).
Con la modifica all'art. 21 il divieto di accesso in specifiche aree urbane, previsto dai regolamenti comunali di polizia urbana, come indicato nell'art. 9, comma 3, D.L. n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 48 del 2017, oltre ad essere ampliato nei luoghi è ampliato anche nella sua durata da 6 a 12 mesi (comma 1-bis).
Inoltre, nello stesso art. 21, viene aggiunto il comma 1-ter, che inserisce l'art. 13-bis al D.L. n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 48 del 2017, che detta: "disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento" che estende al Questore la possibilità di imporre il divieto, anche limitato a determinate fasce orarie, di accesso ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze dagli stessi locali o ad esercizi pubblici analoghi, specificamente indicati nell'art. 13, cit. per ragioni di sicurezza, nei confronti delle persone condannate per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi ovvero in locali di pubblico trattenimento, per delitti non colposi contro la persona e il patrimonio, nonché per i delitti previsti dall'art. 73, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. sugli stupefacenti).
Tale divieto non può avere una durata inferiore a sei mesi né superiore a due anni, può essere disposto anche nei confronti di minori e può comprendere l'obbligo di presentarsi personalmente una o più volte, negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia specificamente indicato.
Dopo l'art. 21, vengono inseriti:
- l'art. 21-bis, rubricato "Misure per la sicurezza nei pubblici esercizi", nel quale si prevede la possibilità di stabilire specifiche misure di prevenzione, basate sulla cooperazione tra i gestori degli esercizi e le Forze di Polizia, all'interno o nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi, per mezzo di appositi accordi, sottoscritti fra il Prefetto e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti; tali accordi sono sottoscritti localmente e si basano sulle linee guida nazionali approvate dal Ministero dell'Interno; l'adesione ed il rispetto degli accordi da parte dei gestori degli esercizi pubblici sono valutati dal Questore nel caso sia necessario disporre la temporanea sospensione dell'attività del pubblico esercizio, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose, ai sensi dell'art. 100 del T.U. delle Leggi di P.S. (R.D. n. 773 del 1931);
- l'art. 21-ter , che introduce, all'art. 20, comma 2, D.L. n. 14 del 2017, convertito, con modifiche, nella L. n. 48 del 2017 la sanzione penale dell'arresto da sei mesi ad un anno, per la reiterata violazione dell'ordine di allontanamento da determinate zone della città, e al successivo comma 3, la pena dell'arresto da uno a due anni, per le ripetute violazioni all'art. 9, comma 1 e 2, D.L. cit. commesse da pregiudicati;
- l'art. 21-quater, per introdurre il delitto di "esercizio molesto dell'accattonaggio", aggiungendo al c.p. l'art. 669 bis c.p., nel quale è previsto che, chiunque esercita l'accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà, è punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000; nello stesso articolo è previsto che è sempre disposto il sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l'illecito o che ne costituiscono il provento;
- l'art. 21-quinquies, che modifica l'art. 600-octies c.p., ora rubricato "Impego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio", aggiungendo un'ulteriore fattispecie incriminatrice per chiunque organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto, prevedendo la pena della reclusione da uno a tre anni;
- l'art. 21-sexies, con il quale viene sostituito il comma 15-bis dell'art. 7 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), per effetto del quale, nei confronti di chi esercita l'attività di parcheggiatore abusivo, viene diminuita la sanzione amministrativa da 771 a 3.101 euro, ma introdotta la sanzione penale dell'arresto da sei mesi a un anno e l'ammenda da 2.000 a 7.000 euro, se nell'attività sono impiegati minori o se il soggetto è già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo; in ogni caso è sempre disposta la confisca delle somme percepite per l'attività esercitata.
All'art. 23, in materia di blocco stradale viene modificato l'art. 1-bis, D.Lgs. 22 gennaio 1948, 66, aggiunto dall'art. 17, D.Lgs. n. 507 del 1999, che, in un primo tempo era stato abrogato dal D.Lgs. n. 123 del 2018, prevedendo che chiunque impedisce la libera circolazione di una strada ordinaria, ostruendola con il proprio corpo, ovvero promuove o organizza tale manifestazione, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000.
Dopo l'art. 23 è aggiunto il l'art. 23-bis, rubricato "Modifiche al codice della strada" il quale prevede la riscrittura degli artt. 213 (Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa) e 214 (Fermo amministrativo del veicolo), nonché l'introduzione dell'art. 215-bis (Censimento dei veicoli sequestrati, fermati, rimossi, dissequestrati e confiscati) al Codice della Strada, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Il nuovo testo dell'art. 213, per il sequestro ai fini della confisca e, analogamente, per quanto riguarda il fermo, dell'art. 214 del Codice della Strada, prevede sostanziali modifiche per tali discipline:
- tutti i veicoli sequestrati (o fermati) debbono essere affidati in custodia agli interessati (proprietario, conducente, genitore del minore, ecc.).
- in caso di impossibilità o di rifiuto di assumere la custodia, il veicolo è custodito nelle depositerie del custode acquirente o, se questo non è stato individuato, in quelle autorizzate dalle Prefetture, con obbligo di ritiro e di assunzione dell'onere della custodia, assumendosi anche le spese relative alla rimozione ed al trasporto in depositeria, entro 5 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul sito internet della Prefettura competente per territorio; in difetto il veicolo è immediatamente trasferito nella proprietà del custode acquirente (nel caso che questi non sia stato individuato, il veicolo è confiscato decorsi 30 giorni dal termine per proporre i ricorsi possibili) e agli intimati (autore della violazione e soggetti obbligati in solido) si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.818 a euro 7.276 (nei casi di fermo la sanzione pecuniaria è compresa fra euro 771 ed euro 3.111), nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi;
- qualora il soggetto che ha eseguito il sequestro non appartenga ad una delle Forze di polizia dello Stato, le spese di custodia sono anticipate dall'amministrazione di appartenenza;
- la circolazione con un veicolo sequestrato (o fermato) da parte del custode (o se questi consente ad altri di circolare), comporta il trasferimento della proprietà del veicolo al custode acquirente (la confisca in caso di fermo), nonché l'applicazione della sanzione del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953 e la sanzione accessoria della revoca della patente;
- il Prefetto comunica il provvedimento di confisca del veicolo al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri.
Il nuovo art. 215-bis, prevede che ogni sei mesi i prefetti censiscono i veicoli giacenti da oltre sei mesi presso le depositerie di cui all'art. 8, D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, a seguito dell'applicazione delle misure di sequestro e fermo, nonché per effetto di provvedimenti amministrativi di confisca non ancora definitivi e di dissequestro, l'elenco risultante è pubblicato nel sito internet della Prefettura e nei trenta giorni successivi alla pubblicazione il proprietario o uno degli altri obbligati in solido, può assumere la custodia del veicolo, provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla depositeria.
In caso di mancata assunzione della custodia i veicoli sono da ritenersi abbandonati (quelli oggetto di confisca non ancora definitiva sono da ritenersi definitivamente confiscati e di questo viene notiziato il P.R.A. per la cancellazione del veicolo dal P.R.A.) e l'Agenzia del demanio provvede alla loro gestire alienandoli o rottamandoli.
Artt. 13, 17, 18, 19, 20, 21 e 23, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (G.U. 4 ottobre 2018, n. 231)