Massima
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È legittima la composizione della giunta di un comune con popolazione inferiore a 3.000 abitanti composta dal sindaco di genere femminile e due assessori di genere maschile. Per quanto riguarda il numero la composizione rispetta la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) e il dettato dello Statuto comunale, che prevede che “la Giunta è composta dal sindaco che la presiede e fino a 4 assessori uno dei quali è investito della carica di vice sindaco”, conferendo al Sindaco spazi di discrezionalità nella determinazione del numero degli stessi, potendo lo stesso, entro il limite massimo stabilito dallo statuto, nominarne il numero che reputa ottimale. Sotto il profilo del rispetto delle quote di genere è conforme sia allo statuto comunale, che prevede che la rappresentanza di ciascun genere sia garantita in misura non inferiore ai 2/5, arrotondati per difetto, dei componenti della Giunta sia al l’articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 267/2000, così come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 23 novembre 2012, n. 215, il quale recita: “Il sindaco (…) nomina (…), nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta (…)”.
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Testo completo del parere
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Il Sindaco del Comune, la cui popolazione all’ultimo censimento ufficiale è pari a 1.715 abitanti, chiede un parere in merito al computo o meno del sindaco fra i componenti della giunta comunale; un tanto al fine di verificare la conformità dell’attuale organo esecutivo (composto dal sindaco di genere femminile e da due assessori dell’altro genere) alla previsione statutaria dell’Ente, che fissa la rappresentanza di genere in misura non inferiore ai due quinti, arrotondati per difetto, dei componenti della giunta.
Nei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia la composizione delle Giunte comunali è disciplinata dalla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), che all’articolo 12, comma 39, dispone che il numero massimo degli assessori comunali non possa essere superiore ad un quarto del numero dei consiglieri comunali, con arrotondamento all’unità superiore e computando nel calcolo anche il Sindaco. Per il Comune di cui trattasi, il numero massimo degli assessori risulta essere quattro, ai quali va aggiunto il sindaco, portando la composizione della Giunta comunale a complessivi cinque componenti.
La previsione legislativa va letta però nell’ottica dell’autonomia statutaria dell’Ente, che consente allo statuto comunale, nel rispetto della soglia massima stabilita dalla legge, di fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi. Pertanto, nell’ipotesi in cui lo statuto dell’Ente preveda la nomina di un numero di assessori inferiore al massimo consentito dalla legge regionale, il sindaco dovrà attenersi al numero massimo indicato dallo statuto in vigore, mentre nel diverso caso in cui lo statuto preveda la nomina di un numero di assessori superiore al massimo consentito dalla legge regionale, il Sindaco dovrà attenersi al numero massimo indicato da quest’ultima.
Nel caso di specie, il numero massimo di assessori è fissato in quattro anche nello Statuto che, all’articolo 26, comma 1, dispone che “la Giunta è composta dal sindaco che la presiede e fino a 4 assessori uno dei quali è investito della carica di vice sindaco”, conferendo al Sindaco spazi di discrezionalità nella determinazione del numero degli stessi, potendo lo stesso, entro il limite massimo stabilito dallo statuto, nominarne il numero che reputa ottimale. [1] Peraltro, come sottolineato anche dal Sindaco, dalla lettura sistematica dell’articolo 28, comma 3, del medesimo Statuto, si evince che il numero minimo di assessori nominabili coincide con il quorum costitutivo ivi fissato, ovvero due. [2]
Per quanto concerne poi, il tema della rappresentanza di genere nelle giunte comunali, la norma generale in vigore per i Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è l’articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 267/2000, così come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 23 novembre 2012, n. 215, il quale recita: “Il sindaco (…) nomina (…), nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta (…)”. La disposizione non fissa delle vere e proprie quote da rispettare (che sono invece pari al 40% per i comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56, c.d. Legge Delrio), con la conseguenza che il principio potrebbe ritenersi rispettato anche con la presenza di un solo componente di genere diverso rispetto a quello maggiormente rappresentato. [3]
In questo ambito, il Comune ha adeguato il proprio Statuto, prevedendo che la rappresentanza di ciascun genere sia garantita in misura non inferiore ai 2/5, arrotondati per difetto, dei componenti della Giunta (articolo 26, comma 2, dello Statuto), nell’esercizio dell’autonomia statutaria prevista dall’articolo 12, comma 2, della legge regionale 1/2006 e in attuazione dei principi contenuti nell’articolo 6, comma 3 e 46, comma 2, del TUEL. Si precisa inoltre che il Ministero dell’interno, con la circolare del 9 giugno 2014, emanata all’indomani dell’entrata in vigore della Legge Delrio, ha chiarito che nel calcolo degli assessori vada incluso anche il Sindaco, a garanzia della rappresentanza di genere, osservando come il legislatore, laddove ha voluto il contrario, lo ha previsto espressamente. [4]
Da tutto quanto sopra esposto consegue che l’attuale composizione della Giunta comunale risulta conforme al dettato normativo, sia sotto il profilo numerico che in tema di rispetto delle quote di genere fissate dalla disciplina statale e statutaria.
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[1] Cfr., fra gli altri, il parere del Ministero dell’interno 16 luglio 2009, consultabile all’indirizzo: https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/pareri/. Si veda anche la pubblicazione “L’ordinamento locale nel Friuli Venezia Giulia 2018” alle pagg. 26 e 27, reperibile sul Portale delle autonomie locali nella sezione Pubblicazioni.
[2] L’articolo 28 (Funzionamento della giunta) al comma 3, dello Statuto recita: “Le sedute sono valide se sono presenti 3 componenti e le deliberazioni adottate a maggioranza dei presenti”.
[3] Un tanto è sempre specificato nelle circolari in materia di composizione delle giunte comunali che annualmente lo scrivente Servizio redige per i comuni interessati al rinnovo dei propri organi (si veda, per il 2018, la circolare n. 04 EL/C dell’8 marzo 2018, reperibile all’indirizzo: http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Elezioni/elezioni2018/doc_amm_2018_a/index.html).
[4] Peraltro la presenza di un solo componente di genere femminile rispetta in ogni caso la quota di rappresentanza fissata dalla norma statutaria, che prevede l’arrotondamento per difetto, in quanto sia che i 2/5 siano calcolati su 3 (composizione attuale della Giunta) sia che lo siano su 4 (composizione della Giunta antecedente alle dimissioni del secondo assessore di genere femminile), il risultato (1,6 nel primo caso e 1,2 nel secondo) arrotondato è sempre 1.
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