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07/12/2018 - Cassazione. Nessun “indebito arricchimento” senza un contratto, anche se c’è impegno di spesa

tratto da governolocale.net

Cassazione. Nessun “indebito arricchimento” senza un contratto, anche se c’è impegno di spesa

 Santo Fabiano 

Tornando sul tema della richiesta di “indebito arricchimento”, il caso che affronta la Corte di Cassazione riguarda la mancata corresponsione del corrispettivo a fronte di una prestazione per la quale risulta adottato l’atto di impegno, ma non risulta stipulato alcun contratto.

Già il giudice di primo grado, chiamato dall’impresa a riconoscere il diritto al compenso per il presunto indebito arricchimento, affermava che “la determinazione dirigenziale di affidamento dell’incarico, recante l’indicazione del capitolo di bilancio cui imputare la spesa con visto di regolarità contabile, non integrava i presupposti per l’applicazione della norma”, aggiungendo che “in mancanza di un atto contrattuale giuridicamente vincolante per l’amministrazione, il funzionario operante non poteva ordinare la prestazione”, avendo accertato che “la prestazione era stata ordinata dal funzionario responsabile del comune in difetto di un’obbligazione derivante da un atto contrattualmente vincolante per l’amministrazione.”

La Corte suprema, con l’ordinanza n. 30109/2018 (link in fondo alla pagina) ribadisce che “il contratto si rende necessario in quanto il funzionario responsabile del servizio non può altrimenti impegnare il comune sul piano delle obbligazioni contrattuali”. E aggiunge che in tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni contratte non rientrino nello schema procedimentale di spesa, insorge un rapporto obbligatorio direttamente con l’amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, per difetto del requisito della sussidiarietà, sicché resta esclusa l’azione di indebito arricchimento nei confronti dell’ente, il quale può soltanto riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 del d.lgs. n. 267 del 2000 (cd. T.u.e.I.), nei limiti dell’utilità e dell’arricchimento per l’ente stesso puntualmente dedotti e dimostrati.

Peraltro, tale riconoscimento può avvenire solo espressamente, con apposita deliberazione dell’organo competente, e non può essere desunto anche dal mero comportamento tenuto dagli organi rappresentativi (oltre tutto nella specie neppure dedotto), essendo esso insufficiente a esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico-finanziaria dell’ente e con le scelte amministrative compiute.

testo della decisione

 

 

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