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05/12/2018 - Erogazione di contributi ad un soggetto privato

tratto da self-entilocali.it

Lombardia, del. n. 322 – Erogazione di contributi ad un soggetto privato

Pubblicato il 4 dicembre 2018


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla legittimità della corresponsione di contributi comunali a una Fondazione (ente morale ex IPAB) che gestisce una scuola dell’Infanzia e un asilo nido.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 322/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 dicembre, hanno dichiarato inammissibile il quesito posto in quanto le valutazioni attinenti alla concreta attività gestionale ed amministrativa sono di esclusiva competenza dell’Ente.

Sulla questione, la magistratura contabile ha chiarito che:

  • gli enti pubblici, nell’esercizio della propria discrezionalità, possono decidere di corrispondere finanziamenti a soggetti privati nella misura in cui questo sia ritenuto necessario al perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
  • la facoltà degli enti territoriali di attribuire benefici patrimoniali a soggetti privati in ragione dell’interesse pubblico indirettamente perseguito rimane tuttavia subordinata ai limiti imposti da disposizioni di legge dirette al contenimento della spesa pubblica ed alle prescrizioni richieste dai principi contabili per garantire la corretta gestione delle risorse pubbliche;
  • il finanziamento comunale deve tuttavia essere configurato in modo tale da escludere un ripiano delle perdite di un ente privato. Particolare cautela dovrà essere posta nella verifica della corrispondenza dell’entità del contributo all’effettiva utilità conseguita dalla comunità locale con la fruizione del servizio.

L’amministrazione, pertanto, dovrà valutare la necessarietà ed indispensabilità del contributo per il perseguimento – seppur in via indiretta per il tramite della Fondazione – di un interesse pubblico e di una finalità istituzionale del Comune, anche attraverso una specifica valutazione di possibili soluzioni alternative che consentano il raggiungimento dell’uguale obiettivo, in assenza dell’erogazione di contributi ad un soggetto privato.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 322 -18

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