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03/12/2018 - Nessun rimborso delle spese legali al dipendente assolto nel giudizio contabile in presenza di un conflitto di interessi

tratto da unitel.it

Nessun rimborso delle spese legali al dipendente assolto nel giudizio contabile in presenza di un conflitto di interessi

VENERDÌ 30 NOVEMBRE 2018 23:30

di Vincenzo Giannotti

Il conflitto di interessi rappresenta in re ipsa un impedimento all'assunzione di un difensore di comune gradimento il cui onere di spesa debba ricadere sull'Amministrazione 

Un dipendente sottoposto a giudizio contabile, successivamente dichiarato assolto dalla Corte dei conti, ha visto inutilmente richiedere il rimborso delle spese legali sostenute a propria difesa, tanto che la controversia è giunta alla Corte di Cassazione che, con la sentenza 30 ottobre 2018 n. 27674 ha confermato l’impossibilità al rimborso delle spese sostenute in presenza di un conflitto di interessi, il quale rappresenta in re ipsa un impedimento all'assunzione di un difensore di comune gradimento il cui onere di spesa debba ricadere sull'Amministrazione.

La vicenda 

Il dirigente del Comando di Polizia Locale era stato convenuto nel giudizio contabile a causa dell’archiviazione ed annullamento di molteplici verbali di contravvenzione elevati dai vigili urbani per infrazioni al codice della strada.  Nel giudizio contabile, tuttavia, il dirigente veniva prosciolto riconoscendo che lo stesso aveva agito in un clima di incertezza normativa tale da non poter essere in lui ravvisata la colpa grave o il dolo richiesto per la possibile condanna erariale.

A seguito della citata assoluzione, il dirigente richiedeva al Comune di appartenenza il ristoro delle somme sostenute per la propria difesa legale in giudizio, ma l’ente negava il citato rimborso tanto che la controversia si instaurava innanzi al giudice ordinario.

Ma, sia il giudice di primo grado che successivamente la Corte di Appello negavano il rimborso per due rilevanti ragioni, la prima in quanto la causa innanzi al giudice contabile era iniziata prima delle disposizioni previste dall’art. 3, comma 2, del d.l. 543/1996 secondo cui “In caso di definitivo proscioglimento … le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei Conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza", la seconda ragione riguardava i contenuti della sentenza di proscioglimento contabile la quale non avrebbe escluso la completa insussistenza della colpa in capo al dipendente, e ciò, pur volendo tener conto delle incertezze interpretative in materia di annullamento in autotutela delle infrazioni al codice della strada, invocate a sua discolpa dal dipendente. 

A fronte delle sentenze negative al rimborso delle spese legali sostenute, il dirigente ricorre in Cassazione evidenziando, a suo dire, la violazione della legge istitutiva del rimborso delle spese legali e, in secondo luogo, la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valorizzato l’incertezza normativa che avrebbe imposto al dirigente di attivare la procedura in autotutela alle violazione del codice della strada contenute nei verbali elevati dalla Polizia Locale. 
Le indicazioni della Cassazione  

Precisano i giudici di Piazza Cavour come la materia della responsabilità contabile è soggetta a un trattamento normativo specifico, nell'ambito del quale riceve disciplina altresì la fattispecie del diritto al rimborso delle spese legali del dipendente sottoposto a giudizio di responsabilità per fatti connessi all'attività lavorativa.

In particolare, il legislatore è intervenuto con il d.l. 543/1996 precisando come, in caso di proscioglimento nel merito al dipendente siano dovute le spese legali sopportate, cui va aggiunta l’interpretazione autentica di tale normativa intervenuta con il d.l. 203/2005 e ss.mm.ii., secondo cui le disposizioni citate si interpretano nel senso che “il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio … non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all'amministrazione di appartenenza".

In altri termini, il rimborso delle spese legali può essere disposto solo dal giudice contabile, cui spetta la quantificazione delle spese da porre a carico dell’ente, fermo restando la congruità del loro valore da esprimersi da parte dello stesso ente (avvocatura interna). 

Tale normativa, nel caso di specie, non può essere invocata dal dirigente in quanto il procedimento contabile innanzi alla Corte dei conti è iniziato prima delle invocate disposizioni legislative, con l’atto di citazione avvenuto prima della legge.  

Eliminata la prima doglianza sul rimborso delle spese legali, che all’epoca non erano state disposte dal giudice contabile, risulta fondamentale verificare se esistesse o meno un conflitto di interesse con la propria amministrazione, in quanto solo dal superamento di tale vincolo si riespanderebbe la possibilità del dirigente di vedersi attribuite le spese legali sopportate per la propria difesa innanzi alla Corte dei conti. 

A ben vedere, la sentenza dei giudici di appello, che ha negato il rimborso delle spese legali, discende dalla verifica del fatto che, sebbene non sussistente il grado di gravità richiesto per l'accertamento della responsabilità contabile, tuttavia la pronuncia di proscioglimento non aveva escluso la completa insussistenza della colpa in capo al dipendente. Su tale punto il ricorrente si è limitato in modo molto generico a richiamare le obiettive incertezze interpretative della normativa in tema di autotutela, già ritenute ininfluenti dalla corte d'Appello ai fini del riconoscimento della pretesa del ricorrente.

La stessa Corte di Appello ha, inoltre, accertato l'esistenza di un conflitto d'interessi tra le parti, "potenzialmente insito, comunque, nel mancato introito delle sanzioni indebitamente annullate, fonte di possibile responsabilità (civile, contrattuale) per violazione dei doveri inerenti il rapporto di lavoro”, essendo stata ritenuta tale motivazione sufficiente per negare il rimborso delle spese legali reclamante dal dirigente.

In altri termini, in coerenza con le indicazioni del giudice di legittimità, la presenza di un possibile conflitto d'interesse con il dipendente sottoposto a giudizio, rappresenta, in re ipsa, un impedimento all'assunzione di un difensore di comune gradimento il cui onere di spesa debba ricadere sull'Amministrazione (ex multis Cass. n.25976 del 2017). In conclusione, pertanto, il dirigente non avendo adeguatamente motivato su questa seconda causa inibente il rimborso delle spese del giudizio contabile, la sentenza è passata, tra l’altro, in cosa giudicata rendendo il ricorso inammissibile in Cassazione. 

Il ricorso deve essere rigettato e il dirigente condannato al rimborso delle spese del giudizio di legittimità.

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