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03/12/2018 - Considerata nulla una delega di firma in bianco

tratto da lapostadelsindaco.it

Considerata nulla una delega di firma in bianco

 03/12/2018

Un orientamento di legittimità ormai ben condiviso e consolidato è quello di considerare nulla una delega con firma in bianco, ovvero priva del nome del delegato, questo perché impedisce al contribuente di verificare facilmente la legittimità dei poteri.

Tramite la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da un altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato possono arrivare al contribuente accertamenti in rettifica o accertamenti d'ufficio, come da articolo 42 del Dpr 600/1973. Ma la norma in questione prevede anche la presenza della sottoscrizione, delle indicazioni e delle motivazioni, previo l'annullamento dell'accertamento. In pratica, la delega di firme o di funzioni, come da regolamentazione dell'articolo 42 deve riportare il nominativo del delegato oppure, stando a quanto dichiarato dalla Corte Suprema, il provvedimento è da considerarsi nullo.

La delega deve essere specifica e non riportare un ordine di servizio in bianco, con la sola indicazione della qualifica professionale del delegato; in questo modo non si consente al contribuente di poter fare un agevole controllo sulla ricorrenza dei poteri in capo al sottoscrittore (come da 22803/2015 della Cassazione). I giudici di legittimità hanno anche sottolineato come non sia compito delle Entrate dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega. In caso di delega a un soggetto "incerto", si potrebbe incorrere in problemi burocratici, ad esempio in caso di un cambio tra i capi ufficio, che potrebbero non rivelarsi gli stessi alla sottoscrizione del provvedimento. La presenza della firma è uno degli elementi espressamente richiesti e previsti, motivo per cui in sua mancanza o non corretta emissione il provvedimento finisce per essere considerato illegittimo. Il radicarsi del rapporto di fiducia tra delegante e delegato è alla base della necessità della delega nominativa. Non esiste invece sanzione per l'illegittimità della sottoscrizione per gli avvisi di mora, i dinieghi al condono, le cartelle di pagamento e gli atti per i tributi locali, che quindi non sono contemplati in questo discorso.

Purtroppo invece molti provvedimenti di delega rimangono del tutto generici, trattandosi a tutti gli effetti di atti schematici, che per mezzo di tabelle o simili attribuiscono le deleghe senza riportare alcuna indicazione nominativa, quindi senza riferirsi ai soggetti incaricati di specifiche funzioni (come capo ufficio controlli, capo area, ecc). Eppure, stando all'affermazione del principio della Cassazione questi sono da considerarsi privi di validità.

Articolo di Loris Pecchia

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