26/04/2018 - Doppio limite alla maggiorazione dei segretari
Doppio limite alla maggiorazione dei segretari
di Amedeo Di Filippo
Il compenso per la maggiorazione di posizione da attribuirsi al segretario comunale è ricompreso nell'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale ed è soggetto ai limiti di spesa parametrati al 2016 in base all’articolo 23 del Dlgs 75/2017. L’indicazione della sezione regionale per la Lombardia della Corte conti con la deliberazione 116/2018 (su cui si veda anche Il Quotidiano degli enti locali e della Pa di ieri) è destinata a far discutere.
Il quesito
La domanda posta ai magistrati contabili riguarda la maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dall’articolo 41 del contratto nazionale del 16 maggio 2001, i cui criteri sono stati stabiliti dal contratti integrativi nazionali del 22 dicembre 2003 e del 16 gennaio 2009; e il quesito è sull’inclusione di questa voce nei limiti previsti dall’articolo 23 del Dlgs 75/2017 che, in attesa della futura armonizzazione dei trattamenti economici accessori di tutti i dipendenti pubblici, vieta all'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio di superare il corrispondente importo determinato per il 2016. Il termine di comparazione è il 2015 per gli enti locali che non hanno potuto destinare nel 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nel 2016. Deroghe sono previste per le regioni a statuto ordinario e le Città metropolitane che riescono a dimostrare il rispetto di parametri di virtuosità da individuare con un decreto di Palazzo Chigi.
Lo stop della Corte
Netta la risposta della sezione Lombardia. Gli aumenti della retribuzione di posizione previsti dall’articolo 41 possono essere concessi solo nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa del Comune; e il limite alla spesa è l'importo imposto dalla regola finanziaria vigente. Questo limite è ora rappresentato dall'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale parametrato al «corrispondente importo determinato per l'anno 2016», nei termini in cui si esprime l'articolo 23, comma 2 del Dlgs 75/2017.