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18/04/2018 - Corte dei conti Sardegna, sentenza 73/2018 del 12.04.2018: condannato il segretario comunale

tratto da cortedeiconti.it

Corte dei conti Sardegna, sentenza 73/2018 del 12.04.2018: condannato il segretario comunale

 

"Come risulta dalla narrativa del fatto, il Procuratore regionale ha affermato che il danno contestato con riguardo alle sanzioni per la violazione di cui all’art. 162 comma 2-bis del Codice in relazione all’art.‍22, comma 8 (euro 4.000,00) e in relazione dell’art. 19 (euro 4.000,00) è effetto esclusivamente delle condotte gravemente colpose poste in essere dalla dottoressa _____.

Il Procuratore regionale ha affermato, invece, che la quota di danno connessa alla sanzione irrogata dall’Autorità Garante per la violazione dell’art. 164 del Codice (euro 4.000,00) deve ritenersi ascrivibile sia al Sindaco ______ che al Segretario comunale ________, in quanto, dal supplemento istruttorio disposto dalla Procura, è risultato che le note dell’Autorità Garante furono consegnate in originale alla dottoressa ________ e in copia al Sindaco ______ e al Responsabile degli Affari Generali, ed appare dunque indubitabile che sia la dottoressa _______ che il Sindaco _______ ebbero piena consapevolezza che la persistente inottemperanza alle richieste provenienti dal Garante avrebbe certamente determinato un ulteriore pregiudizio alle casse comunali.

L’esame compiuto degli atti di causa consente di acclarare la fondatezza della domanda risarcitoria avanzata dalla Procura nei confronti della dottoressa ........

Dall’esame della documentazione prodotta emerge senza ombra di dubbio che la dottoressa ....... partecipò a tutte le sedute di Giunta in cui vennero adottate le delibere oggetto delle sanzioni dell’Autorità Garante e per ciascuna rese il parere favorevole di regolarità tecnica.

Emerge, inoltre, che la dottoressa ........ non pose in essere le attività necessarie affinché gli atti deliberativi del Comune fossero emendati dai dati sensibili non consentiti.

Con tali condotte, che rappresentano una grave inosservanza degli obblighi di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, statuiti in capo al Segretario comunale dall’art. 97 del TUEL 267/2000, la dottoressa ........ è venuta meno ai doveri connessi alle attribuzioni di legalità e di garanzia ad essa assegnate ai sensi dello Statuto del Comune (artt. 32 e 36 Statuto comunale).

I fatti dimostrati dalla Procura possono essere posti a fondamento della decisione, anche in considerazione del fatto che la convenuta non ha formulato contestazioni con riguardo al danno riferito alla sanzione per la violazione di cui all’art. 162 comma 2-bis del Codice in relazione all’art.‍22, comma 8 (euro 4.000,00) e per la violazione dell’art. 164 del Codice (euro 4.000,00), ma esclusivamente con riguardo al danno riferito alla sanzione per la violazione di cui all’art. 162 comma 2-bis del Codice in relazione dell’art. 19 (euro 4.000,00).

Con riferimento alle prime due sanzioni milita, pertanto, in sfavore della convenuta, anche il principio di non contestazione posto dall’art. 115 c.p.c. e recepito nel codice della giustizia contabile all’art. 95, comma 1, ai sensi del quale “nel decidere sulla causa il giudice … pone a fondamento della decisione … i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite”.

Per quanto concerne il danno riferito alla sanzione per la violazione di cui all’art. 162 comma 2-bis del Codice in relazione dell’art. 19 (euro 4.000,00), appare priva di pregio l’affermazione della difesa della dottoressa ..... nel senso che la pratica relativa ai cantieri di lavoro era integralmente gestita dall’Ufficio Tecnico del Comune, e precisamente dal Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo. Ciò anche in quanto la sanzione de quo è stata comminata in relazione alla pubblicazione sull’Albo pretorio del sito web istituzionale del Comune di ..... di informazioni eccedenti rispetto alle finalità perseguite (codici fiscali, fascia Isee, residenza, numero di telefono fisso e di cellulare dei soggetti interessati) con riguardo a graduatorie non solo di capo cantiere e operai generici, ma anche e soprattutto di beneficiari (in massima parte minorenni) di contributi per la fornitura di libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado e per la fornitura di libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di 2° grado (classi 3°, 4° e 5°), ovvero a pratiche di competenza del Responsabile dell’Area Socio – Culturale e Scolastica (incarico che risulta essere stato ricoperto dalla stessa dottoressa ..... nel periodo di assenza per malattia dell’originaria Responsabile).

Pertanto il danno erariale va ascritto alla convenuta, Maria Giuseppa ....., a titolo di colpa grave, con riguardo a tutte e tre le sanzioni comminate dall’Autorità Garante.

Per quanto concerne specificatamente la quota di danno connessa alla sanzione irrogata dall’Autorità Garante per la violazione dell’art. 164 del Codice, l’esame compiuto degli atti di causa non consente, viceversa, di affermare che la Procura abbia fornito prova sufficiente che nel comportamento omissivo del Sindaco ..... siano incontestabilmente ravvisabili gli estremi della colpa grave.

Il Sindaco è indubbiamente responsabile dell’amministrazione comunale e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti (v. art. 50, commi 1 e 2 del d. l.vo 18 agosto 2000, n. 267). Tuttavia, considerata la riserva di competenze nella direzione dei singoli uffici e servizi comunali in capo ai dirigenti, di cui al successivo art. 107 (richiamato dal 3° comma del cit. art. 50), deve ritenersi attribuito al Sindaco lo svolgimento di compiti di generale vigilanza sul buon andamento dell’amministrazione comunale, che non possono spingersi sino al punto di imporre al Sindaco medesimo un controllo puntuale su ogni singolo atto o comportamento dell’apparato burocratico.

Appare, pertanto, meritevole di accoglimento la prospettazione della difesa, ai sensi della quale il Sindaco ..... non avrebbe potuto spingere la propria facoltà di vigilanza oltre il legittimo affidamento nel fatto che la Segretaria comunale avrebbe dato corso al disbrigo della pratica, e fino al punto di dover esercitare un controllo costante ed invasivo rispetto ad atti amministrativi di esclusiva competenza della Segretaria comunale medesima.

Non appare, quindi, ravvisabile, per la quota di danno connessa alla sanzione irrogata dall’Autorità Garante per la violazione dell’art. 164 del Codice, una responsabilità del Sindaco ...., per carenza di colpa grave nella condotta omissiva posta in essere. All’assoluzione nel merito consegue la liquidazione, in favore dello stesso ..... e a carico del Comune di ....., degli onorari difensivi che, tenuto conto della vigente tariffa forense e in ragione della modesta misura dell’addebito, si quantificano in euro 1.000,00.

Il danno di complessivi euro 12.000,00 (di cui euro 4.000,00 per la violazione di cui all’art. 164 del Codice, euro 4.000,00 per la violazione di cui all’art. 162 comma 2-bis del Codice in relazione all’art. 22, comma 8, ed euro 4.000,00 per la violazione di cui all’art. 162, comma 2-bis del Codice in relazione dell’art. 19) deve essere, pertanto, ascritto alla esclusiva responsabilità a titolo di colpa grave della dottoressa .....; in effetti, a tale convenuta la Procura ha contestato l’intero danno di euro 12.000,00, indicando una possibile ripartizione interna tra i convenuti limitatamente alla somma di euro 4.000, rimettendosi comunque in merito al giudizio del Collegio.

Al riguardo si rammenta che ai sensi dell’art. 1, comma 1-quater, della legge n. 20 del 1994, “se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso”.

Secondo la prevalente giurisprudenza (cfr. tra l’altro, Sez. III centrale n. 743 del 2012 e Sez. II centrale n. 402 del 2013), la disposizione consente che la ripartizione del danno tra più soggetti responsabili sia effettuata dal giudice anche in proporzioni diverse da quelle prospettate dall’attore pubblico, essendo rimessa alla fase del giudizio la valutazione dell’incidenza causale di ciascuna condotta illecita rispetto al danno prodotto, con le determinazioni che ne conseguono in termini di quantificazione del danno addebitabile a ciascuno dei corresponsabili. La stessa disposizione va intesa nel senso che – in ipotesi di più convenuti - il danno possa essere addebitato all’unico soggetto ritenuto responsabile dell’illecito, ove l’unica condotta illecita sia stata da sola sufficiente a determinare l’evento lesivo, trattandosi comunque, anche in questo caso, della valutazione delle condotte di più convenuti e dell’accertamento dell’apporto causale fornito alla produzione del danno (cfr., sul punto, Sez. II centrale n. 741 del 2015).

Conclusivamente va emessa pronuncia di condanna della dottoressa ..... a favore del pubblico erario creditore, per il definitivo importo di 12.000 euro.

Su detta somma, per la quale va pronunciata condanna, è altresì dovuta, in conformità al prevalente indirizzo di questa Corte, la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo indici ISTAT a decorrere dalla data di ciascun esborso e fino alla pubblicazione della presente sentenza.

Dalla data di detta pubblicazione e sino al soddisfacimento del credito sono altresì dovuti, sulla somma come sopra rivalutata, gli interessi nella misura del saggio legale fino all’effettivo pagamento.

Le spese seguono la soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI

assolve il signor ..... dalla domanda concernente il danno connesso alla sanzione irrogata dall’Autorità Garante per la violazione dell’art. 164 del D.lgs. 30.06.2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali; liquida gli onorari a carico del Comune di Muros nella misura di euro 1.000,00 a favore del stesso signor SCANO;

condanna la signora ..... al pagamento, a favore del pubblico erario e segnatamente del Comune di Muros, della somma complessiva di 12.000,00 euro (diconsi euro dodicimila), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nei sensi espressi in parte motiva;

condanna altresì la parte soccombente al pagamento delle spese processuali, che fino alla presente fase di giudizio si liquidano nell’importo di euro 454,48 (diconsi euroquattrocentocinquantaquattro/48), oltre oneri di legge."

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