16/04/2018 - Debiti con la Pa per 5mila euro, impresa fuori gara
Debiti con la Pa per 5mila euro, impresa fuori gara
di Giuseppe Latour
- PDFLa circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 13/2018
Varchi più stretti per l’accesso agli appalti pubblici. Bastano 5mila euro di mancati pagamenti di tasse, imposte e contributi previdenziali, cristallizzati in una cartella esattoriale, ad escludere un’impresa da una procedura di gara per lavori, servizi o forniture. Una sanzione parecchio penalizzante rispetto alla regola che, finora, fissava questa soglia a quota 10mila euro, esattamente il doppio.
Le nuove regole della manovra
La novità è inserita nella circolare della Ragioneria generale dello Stato del ministero dell’Economia 21 marzo 2018 n. 13, appena andata in Gazzetta ufficiale (n. 83 del 10 aprile) per illustrare le modalità di attuazione delle nuove norme in materia di pagamenti della pubblica amministrazione, attivate dalla legge di Bilancio 2018 (legge 2015/2017). Qui si spiega che «a decorrere dal primo marzo, per i pagamenti di importo superiore a 5mila euro disposti dalle pubbliche amministrazioni (e dalle società interamente partecipate dalle stesse)» valgono le regole dell’articolo 48 bis del Dpr 602/1973.
Si tratta del meccanismo di blocco dei pagamenti, in base al quale viene dimezzato (dal vecchio limite di 10mila fino a 5mila euro), per effetto proprio della legge di Bilancio, il limite al di sopra del quale i cattivi pagatori rischiano una sanzione da parte della Pa. La regola è che, oltre questo tetto, amministrazioni ed enti pubblici, prima di effettuare un pagamento, devono consultare la banca dati dell’agenzia delle Entrate-Riscossione e segnalare eventuali morosità che sfondino il muro dei 5mila euro. Facendo poi partire una procedura per il recupero. In sostanza, ci sono 60 giorni di congelamento (il doppio dei vecchi 30 giorni) nei quali l’Ader si mette in moto per avviare un pignoramento. Alla fine è possibile recuperare le somme direttamente dalla pubblica amministrazione.
La soglia di gravità
C’è, però, anche un altro effetto collaterale che emerge dalla circolare della Ragioneria generale, collegato proprio alla nuova versione della norma. Nel testo, infatti, si richiama il passaggio del Codice degli appalti (articolo 80, comma 4) che spiega: «Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali».
La soglia alla quale viene agganciato dal Codice degli appalti il concetto di gravità è proprio quella del Dpr 602/1973. Quindi, la traduzione di questo complesso giro è che, da poche settimane a questa parte, le imprese possono essere escluse da tutte le gare di appalto per il mancato pagamento di tasse, imposte e contributi previdenziali per un importo minimo, pari adesso a 5mila euro. È sufficiente che siano contenuti in atti amministrativi non più soggetti ad impugnativa. O, come spiega una sentenza del Consiglio di Stato (n. 4606/2016), richiamata proprio dalla circolare del Mef, gli obblighi tributari devono essere considerati «certi, scaduti ed esigibili».
Più che di esclusione, addirittura, sarebbe il caso di parlare di mancata ammissione alla procedura: è a questo che fa riferimento il codice appalti nell’articolo sui cosiddetti «motivi di esclusione». Mettendo di fatto sullo stesso piano i mancati pagamenti di piccole somme con la condanna definitiva per alcuni reati di particolare gravità, come quelli di false comunicazioni sociali, di associazione a delinquere o di concussione.