12/04/2018 - Compatibilità tra collocamnto in aspettativa ed esercizio di attività personale
Compatibilità tra collocamnto in aspettativa ed esercizio di attività personale
Sul portale della Autonomie Locali della Regione Griuli Venezia Giulia, lo scorso 10 aprile è stato diffuso un parere circa la possibilità per un sindaco dipendente a tempo parziale al 50% di una PA e libero professionista, di richiedere il collocamento in aspettativa presso l'ente di appartenenza, continuando in seguito a svolgere attività libero professionale.
Secondo la giurisprudenza civilistica, l'aspettativa ha lo scopo di rendere compatibile, per i lavoratori chiamati a funzioni pubbliche, l'espletamento di tali funzioni con la condizione di prestatore di lavoro subordinato.
L'art. 86, comma 1, del d.lgs. 267/2000 dispone che l'amministrazione locale assuma a proprio carico il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi per i sindaci lavoratori dipendenti che siano collocati in aspettativa. Inoltre, l'art. 81, comma 1, del d.lgs. 267/2000 dispone che i sindaciche siano lavoratori dipendenti, possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato.
Pertanto, si evince che l'ordinamento consente al lavoratore dipendente a tempo parziale al 50% di esercitare attività professionale, parimenti riconosce al lavoratore dipendente/amministratore locale il diritto di richiedere il collocamento in aspettativa per tutta la durata del mandato elettivo.