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11/04/2018 - Oneri relativi alle operazioni di esumazione resti per rotazione ordinaria dei campi comuni nel cimitero comunale

tratto da autonomielocali.regione.fvg.it
Oggetto

Oneri relativi alle operazioni di esumazione resti per rotazione ordinaria dei campi comuni nel cimitero comunale

 

Massima

Ai sensi dell’art. 1, comma 7-bis, del decreto legge 27 dicembre 2000, n. 392, il servizio di cremazione dei cadaveri e il servizio di inumazione ed esumazione in campo comune sono a carico dell’ente locale nei tassativi casi di salma di persona indigente ovvero appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari; in tutti gli altri casi gli oneri di detti servizi gravano sui cittadini.

 

Il Comune chiede di sapere a chi spettino i costi connessi alle operazioni di rotazione ordinaria in campo comune nel cimitero comunale, specificando che tali operazioni si rendono necessarie al fine di liberare spazi per successive inumazioni. 

Come noto, l’esumazione consiste nell’operazione di scavo e riporto alla luce di salme (o, meglio, dei loro resti), la cui sepoltura è avvenuta per inumazione. Le esumazioni ordinarie, in particolare, vengono compiute una volta decorso il periodo ordinario di inumazione, pari generalmente ad un decennio[1]. Le fosse che vengono così liberate sono destinate a nuove inumazioni, con un determinato criterio di rotazione. 

In relazione agli oneri connessi alle procedure di inumazione ed esumazione dei corpi, si segnala che la disciplina di riferimento è dettata dalla disposizione di cui all’art. 1, comma 
7-bis, del decreto legge 27 dicembre 2000, n. 392[2], recante l’interpretazione autentica del comma 4 dell’articolo 12 del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359[3]. 

Il citato comma 7-bis stabilisce che: “la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani … nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi ”. 

Come già evidenziato in un precedente parere[4], con questa norma il legislatore ha voluto precisare la nozione e i limiti di gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri e del servizio di inumazione ed esumazione in campo comune, stabilendo che gli stessi sono a carico dell’ente locale nei tassativi casi di salma di persona indigente ovvero appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari; in tutti gli altri casi gli oneri di detti servizi gravano sui cittadini. Di conseguenza vige, in materia, un principio di generale onerosità per il cittadino, relativamente ai servizi di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria. Affinché tali servizi siano gratuiti (e che sia quindi il comune ad accollarsene i costi) devono pertanto verificarsi le condizioni espressamente previste dalla norma. 





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[1] Con riferimento alla durata del ciclo di rotazione dei campi comuni, la legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12, stabilisce, all’art. 4, comma 2, lett. b), che è il comune, attraverso il proprio regolamento di polizia mortuaria, a definire “i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure volte a favorire i processi di mineralizzazione, nonché l'inumazione e la tumulazione in loculi ermetici e la tumulazione in loculi areati, ottenuti anche per trasformazione di loculi esistenti che favoriscano il processo di mineralizzazione del cadavere”. 

[2] Convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26. 

[3] Convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440. Il comma recita: “La cremazione di cui al titolo XVI del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, è servizio pubblico gratuito al pari della inumazione in campo comune indicata all’art. 68 del predetto decreto del Presidente della Repubblica…” 

[4] Si veda il parere prot. n. 8132 del 13 maggio 2010, reperibile sul Portale delle Autonomie locali all’indirizzo: http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Servizi/pareri/.

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