10/04/2018 - Il limite minimo al compenso dei revisori: l'orientamento della Corte dei Conti
Il limite minimo al compenso dei revisori: l'orientamento della Corte dei Conti
La Corte dei Conti, sezione di controllo per la Lombardia, con la sentenza n. 81, del 12 marzo 2018, ritiene che in merito al compenso per i revisori dei conti negli enti locali non sia previsto dalla normativa un limite minimo ma solo limiti massimi del compenso, in relazione ai criteri stabiliti dal D.M. 20 maggio 2005.
Il caso
Il Sindaco di un Comune lombardo fa presente che l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali locale ha adottato nel luglio 2017 un orientamento per la definizione del limite minimo del compenso per i revisori degli enti locali, che riprendendo talune proposizioni espresse dalla Corte dei Conti con deliberazione 103/2017, è stato definito nel modo seguente: "Risponde a criteri di adeguatezza, sufficienza, congruità e rispetto del decoro della professione, l'attribuzione del compenso compreso tra il limite massimo della classe demografica di appartenenza dell'ente ed il limite massimo della classe immediatamente inferiore da considerare anche ai fini delle eventuali maggiorazioni previste dalla legge. Per i comuni con meno di 500 abitanti e per le province e città metropolitane sino a 400.000 abitanti risponde ai medesimi criteri la fissazione del limite minimo nella misura non inferiore all'80% del compenso base annuo lordo come individuato nel D.M. 20 maggio 2005. L'adunanza dell'Osservatorio auspica la più ampia condivisione operativa del presente orientamento, tenuto conto della oggettiva necessità di una stabilità regolativa degli specifici aspetti fin qui trattati concernenti i rapporti contrattuali instaurati dall'ente locali per provvedere a garantire l'esercizio delle importanti funzioni attribuite dall'ordinamento ai revisori dei conti".
Il Sindaco, poi, evidenzia che i revisori dell'Ente sulla scorta di tale orientamento hanno presentato una richiesta per rideterminare il compenso attribuito, in quanto lo stesso non appare equo rispetto alla classe di appartenenza del Comune anche alla luce dell'orientamento sopra richiamato.
Ciò posto, vengono formulati i seguenti quesiti:
a) possibilità di determinare il compenso spettante ai revisori in aumento rispetto a quanto stabilito con il provvedimento di nomina;
b) se l'aumento del compenso debba avere efficacia retroattiva.
Cosa prevede la normativa di riferimento
Il D.Lgs. n. 267 del 2000, c.d. TUEL, in merito al compenso per i revisori negli enti locali , prevede che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale.
Per la determinazione dei limiti massimi del compenso sono stati emanati il D.M. 31 ottobre 2001 ed il D.M. 20 maggio 2005.
Il compenso può essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell'art. 239 (funzioni dell'organo di revisione) dello stesso TUEL.
Il compenso può essere aumentato dall'ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento.
Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento.
Per la determinazione del compenso base spettante al revisore della comunità montana ed al revisore dell'unione di comuni si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, rispettivamente, al comune totalmente montano più popoloso facente parte della comunità stessa ed al comune più popoloso facente parte dell'unione.
Per la determinazione del compenso spettante ai revisori della città metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al comune capoluogo.
L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi.
L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina.
Il compenso varia in relazione alle funzioni
Va ricordato brevemente che l'organo di revisione negli enti locali svolge le seguenti funzioni:
a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:
1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;
2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;
3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
4) proposte di ricorso all'indebitamento;
5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;
6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;
c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo;
e) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo;
f) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
g) verifiche di cassa.
L'analisi della Corte dei Conti
La Corte dei Conti della Lombardia evidenzia che i quesiti proposti, sono formulati sulla base del richiamato atto di indirizzo dell'"Osservatorio sulla Finanza e Contabilità degli Enti Locali" che, fornendo un'autonoma interpretazione della vigente disciplina in materia di compensi dei revisori degli enti locali ha ritenuto che la commisurazione dei predetti compensi al sistema delle fasce demografiche, come attuato dal D.M. 20 maggio 2005, abbia voluto individuare non solo il limite massimo dello stesso, ma anche il limite minimo, individuabile nel limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore.
La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, chiamata a pronunciarsi sulla questione di massima sollevata in materia proprio dalla Sezione regionale lombarda, non ha condiviso la prospettata ricostruzione sistematica favorevole al riconoscimento di un limite minimo al compenso normativamente attribuibile ai revisori e, aderendo ad una interpretazione letterale della normativa che fissa solo i limiti massimi, ha enunciato il seguente principio di diritto: "l'individuazione di limiti minimi del compenso dei componenti dell'organo di revisione degli enti locali non compete alla Corte dei conti nell'esercizio della funzione consultiva di cui all'art. 7, comma 8, L. 5 giugno 2003, n. 131" (cfr. deliberazione 28 giugno 2017, n. 16/SEZAUT/2017/QMIG).
La Corte dei Conti, pertanto, poiché ha l'obbligo di conformarsi al principio sopra richiamato, non può pertanto pronunciarsi su quesiti relativi ad un diverso orientamento interpretativo manifestato in materia da un altro organismo.
In sostanza la Corte dei Conti lombarda accoglie il principio che non possono fissarsi limiti minimi garantiti per il compenso dei componenti dell'organo di revisione.
Corte dei Conti-Lombardia, Sez. contr., Delib., 12 marzo 2018, n. 81