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07/04/2018 - Per la Corte Costituzionale è inderogabile la regola generale del concorso pubblico

tratto da self-entilocali.it

Per la Corte Costituzionale è inderogabile la regola generale del concorso pubblico

Pubblicato il 6 aprile 2018

 

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 40 del 6 febbraio 2018, ha dichiarato incostituzionale la legge regionale Sardegna n. 2 del 2007 nella parte in cui prevede il passaggio dei dipendenti di due società private nei ruoli regionali, senza il previo esperimento di un concorso pubblico, in assenza di alcuna peculiare e straordinaria ragione giustificatrice.

Tale disposizione, come evidenziato dalla Consulta, si pone in contrasto con la regola generale del concorso che costituisce la forma generale ed ordinaria di reclutamento per le amministrazioni pubbliche, quale strumento per assicurare efficienza, buon andamento ed imparzialità.

La necessità del concorso pubblico è stata ribadita con specifico riferimento a disposizioni legislative che prevedevano il passaggio automatico all’amministrazione pubblica di personale di società in house, ovvero di società o associazioni private.

E’ stato altresì specificato che il trasferimento da una società partecipata dalla Regione alla Regione stessa o ad altro soggetto pubblico regionale si risolve in un privilegio indebito per i soggetti beneficiari di un siffatto meccanismo, in violazione dell’articolo 97 Cost. (sentenze n. 7 del 2015, n. 134 del 2014, n. 227 del 2013, n. 62 del 2012, n. 310 e n. 299 del 2011, n. 267 del 2010, n. 363 e n. 205 del 2006).

Come ribadito dalla Consulta, “la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell’amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle” (sentenze n. 110 del 2017 e n. 90 de 2012).

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