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31/08/2018 - la Corte dei conti del Lazio sugli incentivi tecnici

segnaliamo la delibera n. 57 del 6 luglio 2018 della Corte dei Conti per il Lazio

La Corte dei conti del Lazio sugli incentivi tecnici

 

QUI la delibera completa

"Gli incentivi ex art. 113 D.Lgs. n.50/16 retribuiscono dal 19/4/16 (art.220) soltanto le funzioni prettamente “tecniche” (gestionali, esecutive e di controllo), attingendo al Fondo vincolante risorse non superiori al 2% dell’importo a base di gara, con copertura “a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1” (c.d. “quadro economico” dell’appalto) secondo il comma 5-bis, introdotto da art. 1, comma 526, della L. 205/17.

Secondo il criterio transitorio dell’art.216 Cod., l’art. 113 si applica a tutte le procedure o ai contratti per cui - dopo l'entrata in vigore del Codice - sono stati pubblicati i bandi o gli avvisi, o sono stati inviati gli inviti a presentare le offerte. L’incentivo è erogabile in tutte e tre le tipologie di contratti pubblici di appalti: lavori, servizi e forniture, senza che sia necessaria la presenza di un appalto “misto”, purché sussista una pubblica gara.

Il Regolamento e è elemento integrativo della “fattispecie complessa” prodromica alla liquidazione dell’incentivo, ma non è necessario per costituire il Fondo, che il Comune è autorizzato per legge ad accantonare prima, purché nei limiti massimi (2%). Esso è condizione di legittimità per ripartire, tra gli aventi diritto, in recepimento dei criteri e modalità fissati in sede di contrattazione decentrata, le risorse del Fondo ed ha duplice ruolo: esecutivo delle tassative previsioni legali nella parte in cui ripartisce gli incentivi tra le diverse categorie di beneficiari; normativo, ove specifica le percentuali da corrispondere a ciascuna figura professionale ed il concetto di “collaboratori” del RUP.

L’elencazione tassativa delle attività incentivabili (cfr. “esclusivamente” in 2°co.) preclude di ricomprendere estensivamente l’attività dei Commissari di gara, in quanto valutativa e non tecnico-esecutiva. I Commissari sono retribuibili - con onere gravante sul quadro economico dell’appalto - soltanto ove nominati tra professionisti esterni alla Stazione (cfr. art.77, 10°co., Cod. e art.2 DM Infrastrutture 12/2/18). Né sono incentivabili i dipendenti della Stazione appaltante operanti come Commissari di gara (neppure entro il 25% dell’incentivo previsto dal 2° co., se distaccati presso la CUC).

Il Regolamento è richiesto soltanto dal 3°co. per ripartire le risorse tra gli aventi diritto nel caso in cui sia l’Ente locale, gestendo direttamente l’appalto, a dover devolvere l’80% del Fondo, ma non per devolvere “tutto o parte” del Fondo di cui al 2° co., ai dipendenti della CUC di cui il Comune si avvale, spettando poi alla CUC ripartire tali risorse con proprio Regolamento. Il Comune può riconoscere incentivi entro il 25%, di cui al 5°co., se li attribuisce ai suoi dipendenti, previo consenso della CUC presso di cui li ha distaccati, per lo svolgimento di funzioni tecniche a vantaggio di Comuni diversi. Sono incentivabili i componenti della Conferenza Unificata tecnica della CUC (di cui fa parte il Responsabile della CUC e possono far parte i Segretari comunali), purché non svolgano funzioni valutative.

Dal 1°/1/18 le spese relative agli incentivi tecnici non sono più iscrivibili nel capitolo di spesa del personale relativo al trattamento accessorio, né sottoponibili ai relativi vincoli e limiti (del.n.34/SEZAUT/2016/QMIG). Esse devono trovare iscrizione contabile nel medesimo capitolo di spesa (di investimento) destinato a coprire il costo complessivo dei lavori, servizi e forniture: Tit. II della spesa, ove si tratti di opere pubbliche e Tit. I, nel caso di servizi e forniture, “con qualificazione coerente con quella del tipo di appalto di riferimento” (del.n.6/SEZAUT/2018/QMIG). Ne consegue che la spesa relativa agli incentivi è finanziabile con l’indebitamento, non ostandovi il 119 Cost."

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