18/08/2018 - Artificioso frazionamento C'è abuso di ufficio
Artificioso frazionamento C'è abuso di ufficio
(pag. 33) In caso di artificioso frazionamento di un appalto il responsabile del procedimento è imputabile per il reato di abuso d'ufficio. Lo afferma la Corte di cassazione penale con la sentenza dell'11 giugno 2018 n. 26610. Era accaduto che, frazionando artificiosamente un intervento, il responsabile unico del procedimento affidasse i lavori attraverso la procedura del cottimo fiduciario, omettendo l'applicazione della procedura di cui al comma 8 dell'art. 125 del testo allora vigente (2010) del codice dei contratti pubblici. In particolare l'appalto, avente ad oggetto i lavori di rifacimento del lucernaio di un capannone, era stato suddiviso in cinque distinti interventi, tre dei quali dell'importo di euro 40 mila e due di importo inferiore, uno corrispondente a euro 25 mila e l'altro di euro 34 mila. Si era quindi proceduto ad affidamento dei lavori con la procedura del cottimo fiduciario, senza procedere neppure alla consultazione di almeno altre quattro ditte. La Cassazione ha confermato che è stato puntualmente ricostruito il rapporto di conoscenza dell'imputato con l'amministratore della società che aveva eseguito, nel medesimo capannone, lavori di ampliamento ed il procedimento di affidamento dei nuovi ed ulteriori lavori. La macroscopica illegittimità della procedura, si legge nella sentenza, denota per la Suprema corte, a chiare lettere, l'elemento soggettivo del dolo intenzionale, ossia la rappresentazione e la volizione dell'evento come conseguenza diretta e immediata della condotta dell'agente e obiettivo primario da costui perseguito. Questa condotta risulta inequivocabilmente orientata a procurare il vantaggio patrimoniale alla società assegnataria dei lavori, finalità rispetto alla quale non rileva la circostanza che la ditta avesse poi direttamente eseguito buona parte dei lavori e non, come da originaria contestazione, solo una parte mentre la parte restante era stata affidata in subappalto alla Imeco. Il dolo, inoltre, prescinde dall'accertamento dell'accordo collusivo con la persona che si intende favorire, potendo essere desunta anche dalla macroscopica illegittimità dell'atto.
17/08/2018