16/08/2018 - Nel magico mondo rovesciato delle autocertificazioni della PA
tratto da phastidio.net
Nel magico mondo rovesciato delle autocertificazioni della PA
di Luigi Oliveri
Egregio Titolare,
questi pixel, nonostante la loro formazione giuridico-burocratica-borbonica, non sono ancora ben riusciti a capire quale sia la sottigliezza alla base del fondamento tecnico della possibilità stessa di pensare che una circolare possa ammettere un’autocertificazione in tema sanitario, che invece la legge non consente.
Potrebbe darsi che chi ha pensato alla “flessibilizzazione” della normativa (ormai tutto si va flessibilizzando…) si faccia forza del tenore letterale della norma di legge – attualmente vigente ed efficace – che vieta le autocertificazioni in materia sanitaria, e cioè l’articolo 49, comma 1, del dPR 445/2000; questo il testo: “I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore”.
Un ragionamento che privilegi solo la lettera della norma potrebbe spingersi ad evincere da essa che vieta solo l’autocertificazione contenente enunciazioni sul proprio stato di salute, posto che a poter fornire indicazioni sullo stato di salute non può che essere un medico; ma, se, invece, si rende possibile autocertificare (con lo strumento della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) il fatto di essersi o non essersi sottoposti a vaccinazione è un dato di fatto, conosciuto al soggetto che autocertifica e non necessitante una professionalità medica per produrlo.
Si tratterebbe, tuttavia, di un’interpretazione forzata. In effetti, l’essersi vaccinato o meno influisce certamente sullo stato di salute, quanto meno relativamente all’esposizione alle malattie infettive. Dichiarare di essersi vaccinato attiene a valutazioni comunque di natura sanitaria, che non sono consentite al cittadino comune.
Sia come sia, la cosa che risulta molto strana è che un Servizio sanitario nazionale si mostra, come si nota, molto flessibile sul tema delle vaccinazioni, consentendo per circolare ciò che la legge vieta proprio per il tema delicatissimo delle malattie infettive, ma, invece, per una questione che nulla ha a che vedere con lo stato di salute si mostra inflessibile, ferreo e tetragono, negando la possibilità di qualsiasi autocertificazione. Con una simmetria incredibile rispetto alla questione dei vaccini: per questa una circolare ammette autocertificazioni vietate dalla legge. Invece, ecco la questione simmetrica, per l’accesso alle agevolazioni per il pagamento del ticket mere indicazioni amministrative (tratte anche solo da portali internet) gli enti del servizio sanitario non accettano l’autocertificazione dello stato di inoccupazione, e pretendono che le persone si “iscrivano” come disoccupati presso i centri per l’impiego, anche se nella realtà non cercano per nulla lavoro, nonostante l’articolo 19, comma 7, del d.lgs 150/2015 disponga espressamente che non si possano condizionare prestazioni sociali allo stato formale di disoccupazione.
Invece, le aziende sanitarie continuano ad imporre a chi richiede l’esenzione dal ticket di andare ai centri per l’impiego ad “iscriversi”, attivando procedimenti inutili e costosi, che gonfiano le liste senza alcun costrutto. Mentre basterebbe accettare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dal cittadino che dichiari di essere privo di occupazione, per poi eventualmente verificarne la veridicità, anche accedendo ai servizi informativi via web che nel frattempo si stanno sviluppando (come il servizio VerifichePA presente in Veneto), senza intasare le liste di disoccupati che in realtà non hanno alcuna intenzione di cercare attivamente lavoro.
Insomma, mentre si fa i flessibili con la salute, si resta irremovibili ed intransigenti con la condizione di non occupazione, perché in quest’ultimo caso la “carta canta” e la burocrazia l’accompagna con fiati ed archi, anche se già due volte il giudice del lavoro (sentenza del Tribunale di Roma 17 febbraio 2017 e sentenza del Tribunale di Roma 13 giugno 2018) ha considerato illecito il comportamento dell’azienda sanitaria che pretende lo stato di disoccupazione ai fini dell’esenzione dal ticket, nonostante la normativa lo vieti.
Niente male, in un’epoca di “obblighi flessibili” constatare la flessibilità con la quale la sanità in Italia considera la gerarchia delle norme e la forza vincolante dei loro precetti, a seconda della materia trattata.