11/08/2018 - La programmazione dei fabbisogni vale solo dal triennio 2019-2021
La programmazione dei fabbisogni vale solo dal triennio 2019-2021
(pag. 34) Nessun divieto di assunzione scatterà nel 2018 per le amministrazioni che abbiano adottato i piani di fabbisogno del personale prima della pubblicazione delle linee di indirizzo della Funzione Pubblica. Sulla Gazzetta Ufficiale 173 del 27 luglio 2018 è stato pubblicato il decreto del ministero della funzione pubblica 8 maggio 2018, che approva le «Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche», previste dagli articoli 6 e 6-ter, del dlgs 165/2001. Presso molte amministrazioni è scattato l'allarme: infatti, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del dlgs 75/2017 si verifica la condizione perché si applichi il divieto di assunzione incombente su chi non abbia adottato la programmazione dei fabbisogni secondo quanto stabilito le linee di indirizzo. Trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione in G.U. il divieto risulterà operativo. Molte amministrazioni, quindi, si stanno precipitando a definire il nuovo sistema della programmazione, anche in assenza di schemi e moduli operativi, per evitare di incappare nel blocco derivante dalla mancata attuazione dell'obbligo imposto dalla legge. Tuttavia, si tratta di un allarme a vuoto, almeno per quegli enti che abbiano già adottato la programmazione dei fabbisogni per il 2018 con provvedimenti antecedenti al 27 luglio. Il nuovo sistema della programmazione dei fabbisogni introdotto lo scorso anno dalla riforma Madia, infatti, vale solo per il futuro e, quindi, per la programmazione del triennio 2019-2021, attualmente oggetto degli atti di pianificazione generali, consistenti, per gli enti locali, nell'adozione del Documento unico di programmazione (Dup), nel quale far confluire tale programmazione. A meno di situazioni patologiche, gli enti hanno già programmato le assunzioni connesse al 2018 e hanno provveduto quando le linee di indirizzo non erano vigenti. Applicando il principio tempus regit actum, quindi, gli atti di programmazione «vecchia maniera» non possono considerarsi adottati in violazione di linee di indirizzo non efficaci. Quindi, le assunzioni effettuate nel 2018 attuando le programmazioni già adottate non sono nulle e non sono soggette al divieto previsto dall'articolo 6, comma 6, del dlgs 165/2001, che scatterà, invece, solo per le assunzioni previste per il 2019. Del resto, sul punto sono molto chiare le stesse linee di indirizzo: nel paragrafo 2.3 «sanzioni», infatti, precisano che il divieto di assumere «scatta sia per il mancato rispetto dei vincoli finanziari e la non corretta applicazione delle disposizioni che dettano la disciplina delle assunzioni, sia per l'omessa adozione del Piano triennale dei fabbisogni e degli adempimenti previsti dagli articoli 6 e 6-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001», per poi sottolineare che se «in sede di prima applicazione il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del dlgs 165/2001 decorre dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione delle presenti linee di indirizzo» occorre tenere presente comunque che «sono fatti salvi, in ogni caso, i piani di fabbisogno già adottati».
10/08/2018