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11/08/2018 - Deve essere dichiarata dal concorrente in gara anche la condanna penale se il reato è estinto ma non riscontrato con pronuncia del giudice penale

tratto da giustizia-amministrativa.it

Deve essere dichiarata dal concorrente in gara anche la condanna penale se il reato è estinto ma non riscontrato con pronuncia del giudice penale

Contratti della Pubblica amministrazione – Esclusione dalla gara – Per condanna penale – Obbligo del concorrente di dichiarare la condanna - Estinzione del reato – Rileva solo se riscontrata in una pronuncia espressa del giudice dell’esecuzione penale.

        Ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, ai fini della partecipazione alle gare pubbliche, l’estinzione del reato, che consente di non dichiarare l’emanazione del relativo provvedimento di condanna, sotto il profilo giuridico, non è affatto automatica per il mero decorso del tempo, ma deve essere riscontrata in una pronuncia espressa del giudice dell’esecuzione penale (art. 676 c.p.p.), sola figura a cui l’ordinamento attribuisce la potestà di verificare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la relativa declaratoria (1).

(1) Da tale premessa il Tar ha fatto conseguire che, fino a quando non intervenga il provvedimento giurisdizionale del giudice dell’esecuzione penale, che va di norma richiesto con istanza di parte, non può legittimamente parlarsi di reato estinto e il concorrente non è esonerato dalla dichiarazione, da rendersi in sede di gara pubblica, circa la sussistenza dell’intervenuta condanna (Cons. St., sez. III, 29 maggio 2017, n. 2548; id.  5 ottobre 2016, n. 4118; id., sez. V, 28 agosto 2017, n. 4077; id. 15 marzo 2017, n. 1172contra: id., sez. VI, 7 maggio 2018 n. 2704).

Ha aggiunto il Tar la considerazione per la quale, il dato testuale, ricavabile dal codice dei contratti pubblici, è nel senso secondo cui possono non essere auto-dichiarate, nei documenti di gara, le condanne che siano state, per l’appunto, “dichiarate estinte”, ossia acclarate tali, evidentemente, dall’organo giudiziario competente, su istanza di parte, posto che il codice di procedura penale vigente richiede, per l’appunto, l’iniziativa della parte interessata diligente, al fine della pronuncia della declaratoria di estinzione (art. 666, co. 1, c.p.p.), diversamente dal previgente codice Rocco del 1930, laddove – come ben rammentato dalla ordinanza del Consiglio di Stato, sez. III, 26 gennaio 2018, n. 374 – era, invece, prevista (art. 578 c.p.p. abrogato) la declaratoria, anche d’ufficio in camera di consiglio dell’estinzione del reato e della pena.

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