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Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e Provinciali
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07/08/2018 - Termine dilatorio per la stipulazione del contratto e sospensione feriale dei termini processuali.

tratto da autonomielocali.regione.fvg.it
Estremi quesito
     Anno 2018
     trimestre 3
Ambito Contratti
Materia Contratti
Oggetto

Termine dilatorio per la stipulazione del contratto e sospensione feriale dei termini processuali.

Massima

Stante l’assenza di un’espressa disposizione, il termine dilatorio previsto dall’art. 32, c. 9, del D.Lgs. 50/2016 non subisce alcuna proroga o sospensione per effetto della sospensione feriale dei termini processuali contemplata dall’art. 54, c. 2, del D.Lgs. 104/2010, la quale, peraltro, non inibisce la proposizione dei ricorsi dinanzi al tribunale amministrativo regionale durante il periodo considerato.

Funzionario istruttore ROSA MARIA FANTINI

rosamaria.fantini@regione.fvg.it
Parere espresso da Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza

Testo completo del parere

Il Comune, considerando che l’art. 32, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dispone che il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione[1] e rilevando che detto termine è stato coordinato con il termine per il ricorso giurisdizionale di trenta giorni al fine di evitare la stipulazione del contratto in pendenza di giudizio, chiede di conoscere se il suddetto termine di trentacinque giorni rimanga sospeso dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno. 

Sentito il Servizio centrale unica di committenza di questa Direzione centrale, si fornisce risposta negativa. 

Occorre, infatti, rilevare che, stante l’assenza di un’espressa disposizione al riguardo, il termine dilatorio (cd. stand still) previsto dall’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 non subisce alcuna proroga o sospensione per effetto della sospensione feriale dei termini processuali contemplata dall’art. 54, comma 2[2], del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, la quale, peraltro, non inibisce la proposizione dei ricorsi dinanzi al tribunale amministrativo regionale durante il periodo considerato.[3] 



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[1] Si rammenta che ai sensi del comma 10 del medesimo art. 32 il termine dilatorio di cui trattasi non si applica, tra gli altri, agli affidamenti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché agli affidamenti di forniture e servizi sottosoglia. 

[2] «I termini processuali sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno.». 

[3] Cfr. parere ANCI del 22 agosto 2011, reperibile sul sito www.ancirisponde.ancitel.it/.
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