Legittima la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per anticipato pensionamento in caso di eccedenza di personale
di Vincenzo Giannotti - Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone
A seguito della dichiarazione di eccedenza del personale, ai sensi dell'
art. 33,
D.Lgs. n. 165 del 2001, effettuata dal Comune in materia di ricognizione del fabbisogno del personale e, in particolare, di quelle relative al prepensionamento, ha disposto con nota la risoluzione unilaterale, del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del dipendente inquadrato nella categoria C con qualifica di istruttore amministrativo contabile. La scelta è stata motivata dal Comune sulla base del contenimento della spesa del personale fronte di riscontrate eccedenze di personale nei profili professionali delle categorie A, B e C. Il provvedimento adottato dall'ente è stato emesso in applicazione della disciplina di cui all'
art. 72, comma 11,
D.L. 25 giugno 2008, n. 112, secondo cui "Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'
articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'
articolo 24, commi 10 e
12, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'
articolo 24".
Avverso il citato provvedimento unilaterale posto dell'ente, ricorre il dipendente innanzi al giudice del lavoro, utilizzando la normativa prevista dalla Legge Fornero sui licenziamenti illegittimi. Il Tribunale di primo grado conferma ha confermato l'ordinanza con la quale era stata respinta l'impugnativa del licenziamento presentata dal reclamante. La Corte di Appello, dopo aver sottolineato l'improprietà della richiesta applicazione del rito Fornero in quanto nel caso di specie non si discute di un licenziamento, ma di una risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro posta in essere dal Comune di Pozzuoli in applicazione delle specifica normativa in materia, ha respinto l'appello del ricorrente evidenziando che: a) i provvedimenti attuati dall'ente sono conformi alle disposizioni indicate dall'
art. 33,
D.Lgs. n. 165 del 2001, essendo state predeterminati i criteri applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo, senza necessità di ulteriori motivazioni; b) il ricorrente rientrava, unitamente ad altri, nelle specifiche condizioni previste dalla legge, avendo maturato i requisiti per il pensionamento anticipato; c) la procedura di prepensionamento in argomento risulta essere stata attuata e giustificata dalla necessità del Comune di procedere alla ridistribuzione delle risorse disponibili al fine di garantirne una maggiore efficienza, derivante dalla sproporzione della spesa per il personale, dallo squilibrio nel rapporto dipendenti/abitanti, dalle eccedenze di personale di qualifiche medio-basse dovuta soprattutto ad assunzioni avvenute in passato per effetto di leggi speciali; d) l'avvenuta successiva assunzione di due dipendenti di cat. D non si pone in contrasto in quanto si tratta di categoria diversa da quella del ricorrente e non ricompresa nella procedura di prepensionamento comunale (destinata ai dipendenti di Cat. A, B e C.
Avverso la citata sentenza ricorre il dipendente in Cassazione, evidenziando come si fosse in presenza di un licenziamento, in quanto non era da considerare applicabile la normativa prevista dall'
art. 72, comma 11,
D.L. n. 112 del 2008, attributivo alle Pubbliche Amministrazioni della facoltà di risoluzione unilaterale del rapporto solo al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima, che nel caso di specie il ricorrente non aveva ancora raggiunto. Inoltre, il Comune nel caso di specie non ha mai individuato in astratto i dipendenti in soprannumero, ma si è limitata a stilarne un elenco sulla base delle informazioni richieste all'INPS prima di avviare l'iter procedimentalizzato dalla normativa, senza applicare il criterio del pensionamento ordinario, indicato dalla circolare c.d. Madia n. 4/2014 come prioritario. In conclusione, il provvedimento dell'ente appare privo di specifica motivazione.
Le indicazioni della Suprema Corte
Osserva la Suprema Corte come sia stato chiarito dal giudice di legittimità che in caso di esercizio della facoltà riconosciuta alle Pubbliche Amministrazioni in via diretta dalle disposizioni legislative (
Art. 72,
L. n. 111 del 2011 ) il provvedimento adottato dall'ente non necessitava di ulteriore motivazione, in quanto come nel caso di specie l'Amministrazione interessata ha correttamente determinato in via preventiva e generale appositi criteri applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo. D'altra parte la legittimazione del provvedimento adottato dall'ente trova la sua legittimazione nell'
art. 33,
D.Lgs. n. 165 del 2001, il quale indica le procedure che le Pubbliche Amministrazioni, le quali hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, sono tenute ad osservare. Le disposizioni normative prevedono espressamente che l'esercizio della facoltà di risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro dei dipendenti riconosciuta alle Pubbliche Amministrazioni, dall'
art. 72, comma 11,
D.L. n. 112 del 2008 "non necessita di ulteriore motivazione, qualora l'amministrazione interessata abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi dì controllo". Nel caso di specie, pertanto, per espressa volontà del legislatore, non è necessario che la risoluzione anticipata del rapporto venga ulteriormente giustificata, ben potendo l'Amministrazione limitarsi a richiamare i criteri applicativi della norma di legge individuati in via preventiva, criteri che non possono essere sindacati nel merito, non essendo consentito al giudice sostituirsi alla Pubblica Amministrazione nelle scelte di carattere organizzativo. In altri termini, con l'adozione dell'atto organizzativo previsto dalla norma vengono tutelati gli interessi cui risponde la previsione della motivazione dell'atto amministrativo - ostensione delle ragioni organizzative sottese all'adozione dell'atto di risoluzione, che rendono l'atto rispondente al pubblico interesse il quale deve costantemente orientare l'azione amministrativa (
D.Lgs. n. 165 del 2001,
art. 5, comma 2), rispetto dei canoni generali di correttezza e buona fede (
artt. 1175 e
1375 cod. civ.), dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'
art. 97 Cost.
Sulla base delle sopra esposte motivazioni il ricorso deve essere respinto.