Salta ai contenuti. | Salta alla navigazione

Strumenti personali

Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e Provinciali
Tu sei qui: Home / Archivio News / Anno 2018 / Agosto / 03/08/2018 - La Corte di Conti si pronuncia sui limiti di affidamento agli incarichi esterni

03/08/2018 - La Corte di Conti si pronuncia sui limiti di affidamento agli incarichi esterni

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it

La Corte di Conti si pronuncia sui limiti di affidamento agli incarichi esterni

di Federico Gavioli - Dottore commercialista, revisore legale e giornalista pubblicista

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna, con la deliberazione n. 109 del 3 luglio 2018, ha fornito importanti chiarimenti in materia di affidamenti di incarichi esterni.
Nel caso in esame i giudici contabili dell'Emilia Romagna hanno esaminato alcune misure correttive contenute nell'estratto regolamentare, in materia di incarichi professionali esterni, adottate da un Comune con una delibera del maggio 2018, che nella precedente versione era stata oggetto di alcuni rilievi.
La normativa di riferimento
L'art. 15D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (c.d. "decreto trasparenza") nel ridisciplinare gli "obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza", ha dettato nuove disposizioni per le pubbliche amministrazioni, tenute a pubblicare e aggiornare le informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza .
In particolare, è stato previsto, l'obbligo di pubblicare le seguenti informazioni: estremi dell'atto; curriculum vitae; dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, o lo svolgimento di attività professionali; i compensi percepiti, comunque denominati.
Il comma 2, dell'art. 15, stabilisce inoltre, che gli obblighi di pubblicazione e comunicazione costituiscono condizioni per l'acquisizione di efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. In caso di omessa pubblicazione, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto.
La L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), prevede all'art. 3, commi 55-57, ulteriori disposizioni in tema di affidamento di incarichi di studio, di ricerca o di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione. In particolare, i commi 55-57, disciplinano l'affidamento degli incarichi esterni da parte degli enti locali, che può avvenire solo nell'ambito del programma approvato dal Consiglio, ai sensi dell'art. 42, lett. b, D.Lgs. n. 267 del 2000, cd. TUEL.
Il caso
I giudici contabili evidenziano che nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ex art. 89TUEL, trasmesso per estratto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dall'adozione, devono essere fissati i limiti, i criteri e le modalità di affidamento degli incarichi di collaborazione, studio o ricerca o consulenza. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
I giudici contabili evidenziano, in proposito, che la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con delibera 6/AUT/2008 del 14 marzo 2008, nel dettare le linee di indirizzo e i criteri interpretativi dell'art. 3, commi 54-57L. 24 dicembre 2007, n. 244 in materia di regolamenti degli enti locali per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza, ha chiarito che la trasmissione del regolamento deve ritenersi strumentale all'esame, da parte della Sezione, in un'ottica di controllo collaborativo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità; ciò, in una prospettiva volta a finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo, all'adozione di effettive misure correttive.
L'analisi del regolamento comunale
L'art. 46D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha innovato l'art. 3, comma 55L n. 244 del 2007, facendo riferimento, riguardo ai limiti di conferibilità degli incarichi a soggetti esterni all'amministrazione, "alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio", ed il successivo comma 56, prevedendo che il limite annuo di spesa per incarichi di collaborazione "è fissato nel bilancio preventivo".
Sull'argomento i giudici contabili in riferimento alle misure contenute nel regolamento del Comune esprimono le considerazioni che seguono.
La disciplina regolamentare è stata corretta per quanto attiene l'art. 147, comma 4, che disciplina competenze e responsabilità per l'affidamento di incarichi: in particolare, è stata eliminata la previsione secondo la quale la mancata risposta del dirigente circa l'esito della ricognizione interna era considerata equivalente ad un esito negativo. Detta previsione non garantiva, infatti, la correttezza dell'accertamento, necessario, in merito all'effettiva impossibilità, da parte del personale interno all'ente, a svolgere l'incarico professionale. E' ora, pertanto, previsto che i dirigenti "conducono apposita ricognizione...".
Il testo regolamentare è stato emendato anche con riferimento all'art. 149, comma 5, che prevede la possibilità per l'ente di conferire incarichi di collaborazione autonoma in via diretta a fronte di alcune specifiche fattispecie; la norma, nella nuova versione, elide il rinvio alla possibilità di conferire incarichi in via diretta per prestazioni di natura "culturale", circoscrivendo l'affidamento diretto solo nei casi in cui le prestazioni specialistiche siano incomparabili quanto alla natura della prestazione richiesta.
Per quanto sopra esposto, la Corte dei Conti dell'Emilia Romagna, prende atto che le nuove disposizioni contenute nell'estratto regolamentare correggono i profili di illegittimità riscontrati con una precedente deliberazione (n. 83/2018/REG, del 10 aprile 2018).
archiviato sotto: ,
« gennaio 2025 »
gennaio
lumamegivesado
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Una frase per noi

Vi hanno detto che è bene vincere le battaglie? | Io vi assicuro che è anche bene soccombere, che le battaglie sono perdute nello stesso spirito in cui vengono vinte. || Io batto i tamburi per i morti, | per loro imbocco le trombe, suono la marcia più sonora e più gaia. || Gloria a quelli che sono caduti! | A quelli che persero in mare le navi di guerra! | A quelli che scomparvero in mare! A tutti i generali che persero battaglie, e a tutti gli eroi che furono vinti! | A gli infiniti eroi ignoti, eguali ai più sublimi eroi famosi.

Walt Whitman