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03/08/2018 - Assenza di contratto nella forma scritta: riconoscibile il debito?

tratto da self-entilocali.it

Trentino Alto Adige, del. n. 35 – Assenza di contratto nella forma scritta: riconoscibile il debito?

Pubblicato il 2 agosto 2018


La Provincia ha chiesto un parere in merito alla possibilità di riconoscere un debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1, lettera e) del Tuel, in assenza di contratto redatto in forma scritta qualora si sia verificato un evidente arricchimento dell’Ente nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni.

I magistrati contabili del Trentino Alto Adige, con la deliberazione 35/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 1° agosto, hanno ribadito il difetto di forma scritta nei contratti con il comune determina la mancata costituzione dell’obbligazione contrattuale nei confronti dell’amministrazione con la conseguenza che non vi può essere “debito” fuori bilancio da riconoscere.

Secondo gli intendimenti della Cassazione, i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione richiedono la forma scritta ad substantiam (Cass. S.U., n. 6827/10, Cass. n. 20033/2016).

In assenza della forma scritta “…non si è in presenza di un “contratto”, ancorché invalidamente concluso, ma a un comportamento di fatto privo di rilievi di sorta, sul piano giuridico, mancando – in radice – quell’<<accordo>> tra le parti, presupposto dall’art. 1321 c.c. anche per il costituirsi di un contratto invalido o non opponibile ai terzi” (Cass. n. 20033/2016).

La Suprema Corte (Sent. Cass. Civ. I, 14 febbraio 2017, n. 3844) ha affermato che “il riconoscimento di un debito fuori bilancio … costituisce un procedimento discrezionale che consente all’ente locale di far salvi nel proprio interesse – accertati e dimostrati l’utilità e l’arricchimento che ne derivano, per l’ente stesso, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza – gli impegni di spesa di copertura contabile, ma non introduce una sanatoria per i contratti nulli o, comunque invalidi – come quelli conclusi senza il rispetto della forma scritta “ad substantiam””.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Trentino Alto Adige – Trento n. 35-18

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