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Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e Provinciali
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01/08/2018 - Le principali pronunce e indirizzi della Corte dei Conti-15/31 luglio 2018

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it

Le principali pronunce e indirizzi della Corte dei Conti-15/31 luglio 2018

di Cristina Montanari - Responsabile dell'Area Finanziaria-Tributi del Comune di Albinea e Responsabile Servizio Gestione Crediti dell'Unione dei Comuni Colline Matildiche

La Giurisprudenza Consultiva

CONTABILITA' E CONTROLLI

- Il giudice dei conti si esprime sulle modalità di formazione e approvazione del Dup e del Dup semplificato e degli ulteriori documenti di programmazione dell'Ente normativamente previsti.

Corte dei conti-Puglia, delibera 5 luglio 2018, n. 103

- In risposta alla richiesta di parere in tema di applicazione dell'avanzo di amministrazione (vincolato e accantonato) in presenza di disavanzo (da riaccertamento straordinario), la Sezione fa rinvio a due precedenti pareri (n. 238 del 2017 e n. 59 del 2018) e richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 274 del 2017, in cui si afferma il principio: "il risultato di amministrazione è parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio di bilancio". Evidenzia, poi, che la Corte Costituzionale sottolinea la non disponibilità della quota di avanzo soggetta a obblighi di accantonamento a fronte di rischi, quali il FCDE o altri, o a obblighi di ripiano di disavanzi o debiti pregressi (Fondo per il rimborso delle anticipazioni di liquidità). In tal caso, il vincolo di non spendibilità delle somme deriva dalla ragione stessa dell'obbligo di accantonamento che impedisce di considerarne l'importo a copertura di nuove spese. Le norme sul risultato di amministrazione e del D.Lgs. n. 118 del 2011 «devono essere assoggettate a interpretazione adeguatrice quando un loro potenziale significato possa entrare in collisione con i fondamentali principi di copertura della spesa e di equilibrio del bilancio contenuti nell'art. 81 Cost. e con gli altri precetti finanziari di rango costituzionale. Ove ciò non sia possibile siffatte regole risulterebbero costituzionalmente illegittime». La Sezione conclude che la risposta al parere è negativa dal momento che quelli che l'Ente locale definisce come "risparmi" non costituiscono effettivi risparmi, ma solo un anticipato conseguimento dell'obbligato obiettivo dell'equilibrio di bilancio da raggiungere il prima possibile.

Corte dei conti-Campania, delibera 18 luglio 2018, n. 92

ORGANI DI GOVERNO

- Il giudice dei conti si esprime sulla corretta applicazione delle norme che regolano la liquidazione delle spese di viaggio sostenute dagli amministratori locali.

Corte dei conti-Lombardia, delibera 9 luglio 2018, n. 214

- L'art. 5 del TUEL, come novellato dall'art. 7-bisL. n. 125 del 2015, non può trovare applicazione retroattiva nei riguardi di procedimenti conclusisi prima dell'entrata in vigore della legge stessa.

Corte dei conti-Veneto, delibera 17 luglio 2018, n. 240

PERSONALE E PREVIDENZA

- La legislazione dell'emergenza per far fronte all'evento sismico che ha colpito l'area dell'Italia centrale con epicentro nel comune di Amatrice a partire dall'agosto 2016 non ha previsto, a favore dei comuni colpiti, alcuna deroga alle disposizioni che fissano tetti di spesa per il calcolo del salario accessorio da riconoscere ai dipendenti in posizione organizzativa di cui all'art. 9, comma 2-bis, D.L. n. 78 del 2010, come replicata per il 2016 dall'art. 1, comma 236L. n. 208 del 2015, e per il quadriennio 2017-2020, dall'art. 23, comma 1, D.Lgs. n. 75 del 2017. Né vi è spazio per interpretazioni diverse, di invocata analogia con le numerose norme derogatorie agli ordinari limiti di spesa di personale, stante l'eccezionalità delle disposizioni, che per ciò solo non la consentono (art. 14 delle preleggi). Fermi restando i limiti complessivi della spesa per salario accessorio, nulla osta ad una diversa pesatura delle responsabilità ai fini della quantificazione della quota di accessorio spettante al singolo titolare di posizione organizzativa, da attuarsi, comunque, nel rispetto della procedura dettata dal contratto collettivo di comparto, come confermato dal CCNL 21 febbraio 2018 attualmente in vigore, che non si discosta dall'impostazione del precedente CCNL 31 marzo 1999.

Corte dei conti-Lazio, delibera 7 giugno 2018, n. 56

- Nell'esprimersi sulle capacità assunzionali e i limiti di spesa di un comune nato per fusione in presenza di un'Unione di Comuni in liquidazione, il giudice dei conti ricorda che: i) le capacità assunzionali sono complessivamente generate dagli enti preesistenti, trasferendosi poi al comune nato per fusione e al comune superstite in via diretta e per accordo di ripartizione di capacità indivise tra i nuovi comuni; ii) le indicazioni della SRCLOM/213/2016/PAR forniscono gli elementi di giudizio, anche in considerazione delle specifiche discipline contenute nello Statuto dell'Unione o altri atti simili; iii) la normativa di maggior favore verso i comuni nati per fusione non può prescindere dai limiti generali imposti sulla spesa per il personale.

Corte dei conti-Lombardia, delibera 9 luglio 2018, n. 215

- La possibilità di assunzione ex art. 110, comma 2, TUEL (dirigenti e altre specializzazioni fuori della dotazione organica) deve ritenersi ammissibile imputando le relative spese agli appositi capitoli di bilancio, solo coi criteri e i limiti indicati nella norma stessa nonché nel rispetto dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78 del 2010 e dell'art. 1, comma 557 e 562L. n. 296 del 2006. La possibilità che in ogni caso il ricorso all'art. 110 esuli dai limiti generali di spesa di cui all'art. 1, comma 557 ss., L. n. 296 del 2006, non sembra sussistere. Quanto sopra nel rispetto della volontà del legislatore di razionalizzare i costi del personale pubblico, evitando i rischi di arbitraria dilatazione della spesa. In tale prospettazione, la previsione del comma 3 del citato art. 110, che prevede l'obbligo (e non la facoltà) di definire il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam delle qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione con contratto a tempo determinato in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e senza imputare i relativi oneri al costo contrattuale del personale, appare finalizzata a preservare le risorse destinate alla dirigenza a tempo indeterminato, salvaguardandole rispetto agli oneri destinati al finanziamento dei contratti a tempo determinato, le cui modalità di finanziamento e i relativi limiti sono puntualmente indicati nel già citato art. 110.

Corte dei conti-Veneto, delibera 17 luglio 2018, n. 241

- I compensi aventi fonte nei contratti, atti o attività adottate dagli enti locali ex art. 43L. n. 449 del 1997, sono soggetti ai limiti di finanza pubblica posti annualmente al trattamento economico accessorio complessivo del personale dipendente, salvo i casi in cui i ridetti emolumenti trovino copertura finanziaria in trasferimenti operati da soggetti privati in esecuzione di specifico contratto (per esempio, di sponsorizzazione) che permetta alle amministrazioni di conseguire un'entrata aggiuntiva rispetto a quelle ordinariamente spettanti. In quest'ultima ipotesi, nella ricorrenza degli ulteriori presupposti e requisiti previsti dalla norma, una quota delle predette risorse può affluire ai fondi per la contrattazione integrativa, in aderenza alla pertinente norma del contratto collettivo nazionale (art. 67, comma 3, lett. a), CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018), ed essere esclusa dai limiti posti dalle norme di finanza pubblica al trattamento economico accessorio ove ricorrano, altresì, gli ulteriori requisiti prescritti dalle deliberazioni adottate, in sede nomofilattica, delle Sezioni delle Autonomie e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti.

Corte dei conti-Liguria, delibera 18 luglio 2018, n. 105

- Il giudice dei conti esamina una richiesta di parere riguardante gli incentivi per funzioni tecniche disciplinati dal precedente e dall'attuale Codice degli appalti e, specificamente, la possibilità di ripartire le somme accantonate prima dell'adozione del regolamento previsto dalla normativa richiamata, allo scopo di remunerare prestazioni rese in precedenza dai dipendenti dell'ente.

Corte dei conti-Veneto, delibera 25 luglio 2018, n. 264

- Il quesito prospettato, ovvero se gli incentivi "... di cui all'art. 113D.Lgs. n. 50 del 2016, per attività svolta e conclusasi con l'aggiudicazione della gara prima dell'entrata in vigore del comma 5 bis del medesimo decreto, .... debbano essere o meno esclusi dal calcolo della spesa del personale e del trattamento accessorio erogato dall'ente e dai relativi limiti di spesa stabiliti dalla vigente normativa", va risolto alla luce delle considerazioni svolte dalla Sezione delle Autonomie con la delibera n. 6/SEZAUT/2018/QMIG: la soluzione va ricondotta all'effetto innovativo prodotto dal comma 5-bis, art. 113, a far data dall'entrata in vigore della disposizione normativa in relazione sia al principio del tempus regit actum che a quello dell'irretroattività della legge (art. 11, comma 1, preleggi, secondo cui la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo). La stessa Sezione delle Autonomie, d'altronde afferma che "… va considerato che, sul piano logico, l'ultimo intervento normativo, pur mancando delle caratteristiche proprie delle norme di interpretazione autentica (tra cui la retroattività), non può che trovare la propria ratio nell'intento di dirimere definitivamente la questione della sottoposizione ai limiti relativi alla spesa di personale delle erogazioni a titolo di incentivi tecnici …". Per altro verso, la richiamata delibera n. 6 del 2018, dopo aver affermato che "la ratio legis è quella di stabilire una diretta corrispondenza tra incentivo ed attività compensate in termini di prestazioni sinallagmatiche, nell'ambito dello svolgimento di attività tecniche e amministrative analiticamente indicate e rivolte alla realizzazione di specifiche procedure" in ordine al fatto se le prestazioni per gli incentivi vadano o meno considerate quale spesa del personale, è giunta a ritenere chiaramente che "L'avere correlato normativamente la provvista delle risorse ad ogni singola opera con riferimento all'importo a base di gara commisurato al costo preventivato dell'opera, àncora la contabilizzazione di tali risorse ad un modello predeterminato per la loro allocazione e determinazione, al di fuori dei capitoli destinati a spesa di personale". Con ciò confermando che l'onere relativo non transita nell'ambito dei capitoli dedicati alla spesa del personale e, quindi non può essere soggetto ai vincoli posti, nel caso in specie agli enti territoriali, alla relativa spesa.

Corte dei conti-Veneto, delibera 25 luglio 2018, n. 265

Gli atti di indirizzo-programmazione e verifica delle Sezioni Regionali

CONTABILITA' E CONTROLLI

- I controlli interni degli enti locali-Analisi del sistema dei controlli interni degli enti locali anni 2015-2016 - Relazione 2018.

Corte dei conti-sez. Autonomie, delibera 28 giugno 2018, n. 13/SEZAUT/2018/FRG

- Gli interventi per la didattica a favore degli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali (anni 2012-2017). La relazione prende atto che per l'attuazione dell'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili il Miur ha utilizzato, nel tempo, almeno quattro canali: a) la linea di finanziamento attivata nell'ambito della L. n. 104 del 1992; b) le assegnazioni dirette alle istituzioni scolastiche attraverso il Fondo per l'offerta formativa di cui alla L. n. 440 del 1997; questa modalità sembra aver prevalso sulla prima seppur in ragione di offrire una maggiore celerità nel trasferimento delle risorse sul territorio; c) l'utilizzo episodico di altre risorse derivanti da specifiche norme di legge, ad esempio sui deficit sensoriali, sui Dsa e sui Bes; d) le risorse derivanti dai fondi comunitari. Sotto il profilo dell'organizzazione, l'obiettivo principale del legislatore era quello di attivare tutti gli strumenti e le risorse presenti nella comunità, accostando il sistema di istruzione ai bisogni del singolo (dimensione locale e di relazione). Tuttavia, la coesistenza di enti e soggetti (scuola, enti locali e servizi sanitari) con responsabilità, interesse e organizzazioni diverse ha mostrato la farraginosità dell'impianto, con la genericità delle intese ed un'estrema frammentarietà degli interventi. Si manifestano, inoltre, carenze in tema di dati e relativi indicatori sulla qualità dell'istruzione e dell'inclusione degli studenti con disabilità nella scuola e nelle classi ordinarie; ausilio di interpreti della lingua dei segni per bambini sordi che ne fanno richiesta e di materiale didattico e di tecnologie di ausilio non sempre a disposizione dei legittimi destinatari.

Corte dei conti-sez. centr. contr. Gestione Amm.ni Stato, delibera 16 luglio 2018, n. 13/2018/G

- Linee guida per le relazioni annuali del Sindaco dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città metropolitane e del Presidente delle Province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'esercizio 2017, ai sensi dell'art. 148 del TUEL; la relazione-questionario sui controlli svolti nel 2017, va trasmessa alla Corte dei conti entro il 30/9/2018, salvo termine più breve eventualmente stabilito dalle Sezioni regionali per gli enti territoriali di rispettiva competenza.

Corte dei conti-sez. Autonomie, delibera 10 luglio 2018, n. 14/SEZAUT/INPR/2018

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Una frase per noi

Vi hanno detto che è bene vincere le battaglie? | Io vi assicuro che è anche bene soccombere, che le battaglie sono perdute nello stesso spirito in cui vengono vinte. || Io batto i tamburi per i morti, | per loro imbocco le trombe, suono la marcia più sonora e più gaia. || Gloria a quelli che sono caduti! | A quelli che persero in mare le navi di guerra! | A quelli che scomparvero in mare! A tutti i generali che persero battaglie, e a tutti gli eroi che furono vinti! | A gli infiniti eroi ignoti, eguali ai più sublimi eroi famosi.

Walt Whitman